La pensione supplementare è autonoma rispetto alla pensione principale, per cui l'età anagrafica utile per ottenere questo trattamento va determinata facendo riferimento alla data di proposizione della domanda amministrativa

Pensione supplementare: età pensionabile alla domanda

Nell'ordinanza n. 31515/2022 (sotto allegata) la Cassazione ribadisce che la pensione supplementare è autonoma rispetto alla pensione principale, in base a un orientamento ormai consolidato quindi il regime che regola l'età pensionabile va individuato in relazione alla data in cui viene proposta la domanda specifica per questo trattamento. Il diritto alla pensione supplementare non si "cristallizza" infatti in un momento precedente alla stessa istanza.

Il principio viene ribadito perché una donna si è vista rigettare la domanda presentata per ottenere la pensione supplementare con decorrenza dal primo di agosto del 2012, poiché la stessa aveva versato contributi alla gestione separata INPS nel periodo 1998 - 1999.

Nel ricorrere in Cassazione la donna ritiene violati l'art. 5 della legge n. 1338/1962, l'art 1 comma 2 del dm n. 282/1996, l'art. 24 commi 3 e 14 del dl n. 201/2011 in quanto la Corte ha ritenuto che il diritto alla pensione supplementare (conseguente alla proposizione della domanda amministrativa, al requisito anagrafico e quello contemplato dall'art. 5 co. 1 della legge n. 1338/1962) non era erogabile a causa dell'innalzamento del requisito anagrafico tra la data di maturazione dei requisiti suddetti e la proposizione della domanda.

Ricorso che la Cassazione rigetta perché, come ha spiegato meglio dal provvedimento n. 21189/2018, che gli Ermellini richiamano nella motivazione nell'ordinanza "la pensione supplementare costituisce un beneficio autonomo rispetto alla pensione principale, sia per ciò che concerne la decorrenza, individuata con riferimento al primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda (art. 5, comma 2°, lett. a), legge n. 1338 del 1962), sia con riferimento alle modalità di computo (…) con la conseguenza che l'età anagrafica utile per conseguirla va determinata avendo riguardo non alla data in cui si verificano i requisiti per l'accesso alla pensione principale, ma a quella in cui viene presentata la domanda amministrativa che ne condiziona la concessione, da individuarsi con riferimento alla gestione tenuta alla liquidazione."

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Cassazione n. 31515/2022

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