Giustificato e legittimo il licenziamento dell'autista dipendente che, mentre guida il veicolo aziendale, si distrae su WhatsApp e provoca un tamponamento che danneggia il veicolo

Licenziato l'autista in chat che provoca un tamponamento

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Corretta la sanzione del licenziamento all'autista che cagiona un tamponamento, provocando danni al mezzo aziendale, perché impegnato su WhatsApp durante la guida.

Poiché il dipendente è un'autista, la sua negligenza è di particolare gravità, tale da giustificare il licenziamento in quanto lede irrimediabilmente il rapporto fiduciario con il datore. Queste le conclusioni della Cassazione n. 30271/2022 (sotto allegata).

La vicenda processuale

L'autista di una S.r.l impugna il licenziamento irrogatogli dalla società datrice per aver causato un tamponamento con colpa grave, in quanto distratto da una chat proprio mentre era alla guida.

Le richieste del lavoratore sono state respinte sia in primo che in secondo grado. In giudizio è stata provata la giusta causa di licenziamento nella condotta del lavoratore, responsabile del tamponamento a cui sono conseguiti danni dei mezzi aziendali. Fatti tra l'altro non contestati e provati dai verbali della polizia e dai testimoni presenti al momento del sinistro.

E' stato posto l'accento inoltre sul fatto che, alla luce delle mansioni di autista svolte dal lavoratore, ci si attende dallo stesso una perizia elevata alla guida, ragion per cui, una condotta come quella tenuta dallo stesso, risulta lesiva del rapporto fiduciario tra dipendente e datore.

Licenziamento discriminatorio non disciplinare

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L'autista nel ricorrere in Cassazione con il primo motivo contesta il licenziamento per motivi disciplinari. Lo stesso sarebbe stato irrogato infatti per motivi discriminatori, perché fondato in realtà, su ragioni di salute.

Con il secondo contesta la decisione sulla questione della tempestività del licenziamento perché la decisione si è fondata su circostanze contraddittorie.

Il terzo motivo riguarda l'accertamento dello stesso fatto in sede penale e disciplinare, il quarto la sanzione irrogata mentre il quinto la specificità della contestazione.

Autista alla guida su WhatsApp: negligenza gravissima

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La Cassazione, dopo aver analizzato i singoli motivi del ricorso, lo rigetta.

La prima censura non può essere accolta, se il lavoratore ritiene il licenziamento nullo perché ritorsivo deve dimostrare l'illiceità del motivo che ha determinato il recesso del datore. Detta prova però, in caso di licenziamento discriminatorio non rileva. Il licenziamento può infatti essere nullo, ma motivato da una causa legittima. Nel caso di specie il licenziamento è stato irrogato perché al dipendente sono stati contestati addebiti specifici, che la Corte ha analizzato e ritenuto di gravità tale da giustificare il licenziamento. Accertata quindi a giusta causa, l'addotto licenziamento ritorsivo è smentito.

Inammissibile il secondo motivo. La Corte si è attenuta ai principi sanciti in materia di immediatezza della contestazione disciplinare e ha rilevato che, anche se il procedimento disciplinare si è protratto, il diritto di difesa del lavoratore non è stato compromesso.

Inammissibile anche la terza doglianza in quanto la violazione dell'art. 4 e dell'art. 8 dello Statuto dei lavoratori e denunciata in sede di legittimità, non è stata mai sollevata prima. Preclusa comunque la denuncia per vizio di motivazione poiché, nel caso di specie, è stata emessa una doppia conforme.

Del tutto infondata la quarta doglianza. In sede di merito a spazzare via ogni dubbio, è stato l'accertamento della responsabilità del lavoratore per i danni riportati dal veicolo aziendale a causa della violazione delle norme sulla circolazione. Condotta che la Corte, in relazione alle mansioni svolte, ha ritenuto integrare una gravissima negligenza capace di ledere il vincolo fiduciario che caratterizza il rapporto di lavoro. Non quindi una mera incuria, ma una giusta causa di licenziamento.

Infondata infine anche l'ultima critica. Il lavoratore di fatto si è difeso compiutamente sulle condotte contestate dal datore, attività che lo stesso non avrebbe potuto compiere se le contestazioni non fossero state specifiche, come lamentato dal ricorrente.

Scarica pdf Cass. n. 30271/2022

Foto: 123rf.com
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