I parametri contenuti nell'art. 5 della legge sul divorzio per stabilre la spettanza e la misura dell'assegno di divorzio non devono per forza essere presi tutti in considerazione dal giudice nella stessa misura

Assegno divorzile e discrezionalità del giudice

[Torna su]

Il giudice non deve prendere per forza in considerazione tutti i parametri dell'art. 5 della legge sul divorzio per stabilire diritto ed entità dell'assegno. Con adeguata motivazione può decidere prescindendo da alcuni di essi, con una scelta discrezionale che non può essere sindacata in sede di legittimità. Questo in sintesi il principio sancito dall'ordinanza della Cassazione n. 26672/2022 (sotto allegata).

La vicenda processuale

In sede di divorzio il Tribunale dispone l'obbligo a carico de marito di corrispondere in favore della ex moglie un assegno divorzile mensile di 1300,00 euro. Il marito però contesta in sede di appello la decisione, ma la Corte lo rigetta, tanto che il coniuge obbligato alla fine è costretto ad adire la corte di Cassazione.

I parametri ex art. 5 legge 898/1970

[Torna su]

L'uomo contesta alla Corte di Appello di non aver considerato tutti parametri stabiliti dall'art. 5 della legge sul divorzio per procedere al riconoscimento e alla quantificazione dell'assegno. In questo modo la Corte ha omesso di effettuare il necessario bilanciamento dei vari indicatori, dando così rilevanza solo al divario economico tra i coniugi e alla malattia della moglie, trascurando la qualità e la quantità dell'apporto dato da ciascuno alla vita matrimoniale e il reddito effettivamente percepito. Trascurato altresì dalla corte il parametro della durata del matrimonio.

Per l'uomo la pensione già percepita della moglie e l'assegno divorzile riconosciuto finiscono di fatto per far conseguire alla ex moglie un reddito mensile di oltre 2000 euro, somma eccessiva considerato che la stessa gode interamente dell'immobile di famiglia. La decisione della Corte di Appello, così sbilanciata in favore della moglie, finisce per impedire al marito la programmazione di una nuova vita e di avere figli. Contesta infine l'addebito delle spese di lite che in primo grado il Tribunale ha posto a suo carico.

Il giudice può dare prevalenza a certi parametri

[Torna su]

Nel rigettare il ricorso la Cassazione dichiara il primo e il terzo motivo infondati e il secondo inammissibile.

In relazione al primo, in particolare, la Cassazione precisa che in realtà la Corte di Appello, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, ha tenuto conto di tutti i parametri menzionati dall'art. 5 comma 6 della legge sul divorzio, attribuendo con motivazioni forti, più rilievo ad alcuni e non ad altri.

"D'altronde, questa Corte ha più volte affermato che, nel quantificare l'assegno di divorzio, il giudice non è tenuto a prendere in considerazione tutti, e contemporaneamente, i parametri di riferimento indicati dall'art. 5 della legge n. 898 del 1970, ma può anche prescindere da alcuni di essi, dando adeguata giustificazione delle sue valutazioni, con una scelta discrezionale non sindacabile in sede di legittimità".

Inammissibile il secondo motivo di ricorso per il fatto che, come precisato nel rigettare il motivo precedente, trattasi di una decisione insindacabile perché relativa a una valutazione di merito.

Infondato infine anche il motivo sulle spese di lite di primo grado, perché "il motivo del gravame relativo a questa condanna deve intendersi implicitamente respinto e assorbito, dalla generale pronuncia di integrale rigetto dell'impugnazione e piena conferma della sentenza di primo grado."

Scarica pdf Cassazione ordinanza n. 26672-2022

Foto: 123rf.com
Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: