Per i giudici del Palazzaccio, l'irrogazione di sanzioni disciplinari atte a screditare il dipendente configura il mobbing

Screditare il lavoratore è mobbing

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La Corte di Cassazione, con ordinanza 22381/2022, ha stabilito che l'irrogazione di provvedimenti disciplinari che hanno come unico obiettivo quello di screditare il lavoratore configura mobbing.

Lo stesso lavoratore potrà quindi chiedere il risarcimento dei danni per gli atti subiti.

Viene infatti riconosciuta dai giudici, l'illegittimità di taluni provvedimenti presi da un istituto scolastico nei confronti di una insegnante sospesa e quindi trasferita successivamente senza una valida motivazione. La mancanza di motivazione, costituisce una lesione all'autorevolezza ed al prestigio del lavoratore.

Il ricorso del Miur

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La docente di un liceo romano, a seguito di atti persecutori da parte del preside dell'istituto, ha sviluppato una sindrome ansioso-depressiva che l'ha portata a ricorrere al TAR, che dopo un'attenta analisi ha effettivamente accertato la condotta mobbizzante del MIUR. Una condotta che è stata successivamente accertata anche in sede civile presso la Corte d'Appello di Roma. A ricorrere in Corte di Cassazione è stato il MIUR.

Ricorso respinto in quanto è stata acclarata l'intenzione di voler ledere la dignità della docente "minandone gravemente dignità e prestigio".

Provvedimenti disciplinari vessatori reiterati

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Poichè i provvedimenti disciplinari non sono isolati ma reiterati, dimostrando quindi l'intenzionalità nel voler colpire la lavoratrice, si può parlare di mobbing.

La docente ha infatti subito "comportamenti di carattere vessatorio, con la conseguenza dell'evento lesivo della salute o della dignità del dipendente e l'intento persecutorio unificante di tutti i comportamenti" come riportato da Cass.19782/2014.

La Corte ha quindi respinto il ricorso, riconoscendo alla lavoratrice un risarcimento del danno in relazione agli atti subiti.

Dott. Alessandro Pagliuca

Praticante Avvocato/Data Protection Officer

alessandropagliuca12@gmail.com


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