Presentare il Green Pass di un'altra persona per eludere i controlli, sapendo di avere ili risultato del tampone fatto qualche giorno prima scaduto, compromette la fiducia della datrice e legittima il licenziamento

Licenziamento per chi esibisce green pass di un'altra persona

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Il Tribunale di Napoli con la sentenza del 25 maggio 2022 (sotto allegata) respinge il ricorso di un dipendente a cui è stato irrogato il licenziamento per aver prodotto, in sede di controllo all'ingresso della azienda per lacuale svolgeva lavoro di addetto mensa, il Green pass di un'altra persona, consapevole della scadenza del risultato del tampone che aveva effettuato qualche giorno prima.

Ricorso contro il licenziamento

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Il Tribunale di Napoli viene chiamato a pronunciarsi sul ricorso di un addetto mensa, assunto con contratto a tempo indeterminato, a cui è stato intimato il licenziamento perchè, come emerge anche dalla lettera di contestazione, il dipendente, di turno dalle ore 7.00 alle ore 15.39, all'ingresso dello stabilimento della società datrice, alla richiesta dell'operatore di vigilanza di esibire il Green pass, costui produceva quello di una persona con lo stesso nome, ma con cognome diverso.

Dalle prove è emersa la condotta consapevole della violazione commessa perchè dopo la segnalazione del vigilante della non corrispondenza del documento alla identità del dipendente che lo esibiva, lo stesso si allontanava furtivamente sera dare alcuna spiegazione per poi contattare dopo dopo il responsabile impianto a cui riferiva genericamente di aver avuto problemi con il Green pass.

Il dipendente con la sua condotta ha leso il rapporto fiduciario con la società datrice in quanto era ben consapevole che per entrare in azienda era necessario il Green >Pass o il possesso del risultato negativo del tampone. Lo stesso infatti, non essendosi sottoposto alla vaccinazione, fino a quel momento, aveva sempre prodotto l'esito dei tamponi a intervalli regolari.

Fatto sta che il tampone effettuato prima del rientro al lavoro la mattina in cui si sono verificati i fatti descritti era già scaduto, per cui si desume che lo stesso abbia prodotto il Green pass di un soggetto terzo per tentare di superare i controlli.

Compromessa la fiducia il rapporto di lavoro non può continuare

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Poiché il fatto contestato sussiste nella sua componente oggettiva e soggettiva il Tribunale precisa che "risulta immeritevole di considerazione l'asserzione attorea che l'emergenza Covid-19 ha determinato una compressione dei diritti fondamentali costituzionalmente garantiti, giacché la situazione pandemica ha reso necessaria l'adozione di misure governative di assoluta necessità nell'ottica prevalente di salvaguardare la salute pubblica con effetti recessivi delle singole situazioni soggettive coinvolte; tra l'altro non è ammissibile che l'ipotizzata compressione, se pur sussistente, giustifichi ciò che il ricorrente ha fatto, esonerandolo da responsabilità."

Nel caso di specie il Tribunale, a causa della sussistenza di una condotta grave del lavoratore, capace di elidere inevitabilmente la fiducia della datrice nei suoi confronti, respinge il ricorso perché risulta legittima la sanzione espulsiva irrogata.

Scarica pdf Tribunale di Napoli 25 maggio 2022

Foto: 123rf.com
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