Non si può condannare il marito per aver fatto mancare alla ex moglie i mezzi di sussistenza necessari alla sua sopravvivenza, condotta punita dall'art. 570 c.p, se non si prova l'effettivo stato di bisogno della persona offesa

Reato ex art. 570 c.p.

Reato ex art. 570 c.p.

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Va assolto il marito dal reato di cui all'art. 570 co. 2 c.p se la moglie non si è attivata per procurarsi un lavoro. Non basta ala disoccupazione a giustificare l'assegno divorzio e la conseguente condanna del marito per il mancato versamento dello stesso. Questo in sintesi quanto sancito dalla Cassazione n. 25562/2022 (sotto allegata).

La vicenda processuale

La decisione d'appello conferma la sentenza del tribunale di primo grado, che ha condannato l'imputato per il reato di cui all'articolo 570 comma 2 del codice penale per aver fatto mancare alla moglie separata, disoccupata, non titolare di immobili e priva di mezzi di sussistenza, le somme che in sede di divorzio sono state poste a carico del marito.

Per il marito la moglie può lavorare

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Il marito si oppone però alla decisione della corte territoriale in quanto a suo dire la ex moglie, persona offesa del reato a lui contestato, è in grado di lavorare e procurarsi quindi i mezzi per il proprio sostentamento.

La stessa lavorava fin dal 2006 e in sede di separazione ha rinunciato al mantenimento.

La richiesta dell'assegno a carico del marito è stata avanzata solo nel luglio 2011.

La disoccupazione non basta

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La Cassazione annulla la sentenza impugnata, rinviando per un nuovo giudizio in quanto "l'effettivo stato di bisogno della persona offesa, che costituisce il presupposto della fattispecie tipica del reato in esame non può essere meramente desunto dalla esistenza del provvedimento civile adottato in sede di separazione o divorzio

. Il relativo accertamento in sede penale non può essere infatti meno rigoroso quanto in particolare alla nozione di indisponibilità in proprio dei mezzi di sussistenza rispetto a quello relativo alla concreta capacità economica del soggetto obbligato a fornire tali mezzi. Si è infatti più volte affermato che l'impossibilità di far fronte agli adempimenti sanzionati dall'articolo 570 c.p deve integrare una situazione di persistente, oggettiva ed incolpevole indisponibilità di introiti che non può ritenersi dimostrata sulla base della mera documentazione dello stato formale di disoccupazione dell'obbligato. Per converso, anche con riferimento allo stato di bisogno dell'avente diritto non possono essere di elementi la mancanza di un proprio reddito o una situazione di mera disoccupazione, essendo necessario invece accertare l'impossibilità del suddetto soggetto a procurarsi i mezzi di sussistenza senza ricorrere all'aiuto di terzi soggetti. Ove risulti accertata la sua capacità di lavorare, va dimostrato infatti che il soggetto si sia inutilmente attivato e proposto sul mercato per reperire un'occupazione retribuita compiacente e quindi l'impossibilità di procurarsi da solo, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, i mezzi di sussistenza."

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