La proposta di legge n. 1321, contenente le modifiche alla legge Gelli Bianco e alla responsabilità medica, è stata incardinata in commissione giustizia e affari sociali alla Camera

Nuova pdl per la responsabilità medica

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Alla Camera si sta avviando un nuovo procedimento di riforma della responsabilità medica. Dopo la Legge Gelli Bianco del 2017, si vogliono abolire i reati specifici dei camici bianchi e la responsabilità del medico torna ad essere contrattuale.

Trattasi della proposta di legge n. 1321 (sotto allegata), dei deputati Colletti, Cataldi, Dori e Perantoni, intitolata nello specifico "Modifiche alla legge 8 marzo 2017, n. 24, al codice di procedura civile e alle disposizioni per la sua attuazione nonché alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, in materia di responsabilità sanitaria."

Responsabilità contrattuale dei medici

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Per chi esercita la professione medica si vuole introdurre la responsabilità contrattuale come per le strutture sanitarie. Di conseguenza il paziente che agisce per i danni da responsabilità medica ha dieci anni a disposizione per agire, non più i 5 anni previsti per la responsabilità extracontrattuale.

Attraverso il richiamo espresso all'art.1223 c.c, che disciplina il risarcimento del danno in ambito contrattuale, pesano il danno emergente e il lucro cessante.

Inoltre "Le strutture sanitarie rispondono anche per i danni alle persone o alle cose derivanti dall'inadeguata organizzazione, dalla carenza e dall'inefficienza delle dotazioni o delle attrezzature delle medesime strutture sanitarie."

Stop ai reati specifici del medico

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La proposta di legge vuole poi abrogare il reato di cui all'art. 590 sexies c.p, che disciplina la responsabilità colposa per morte o lesioni in ambito sanitario. Si vogliono riportare le condotte dei medici all'interno dei tradizionali reati di lesioni colpose e omicidio colposo (artt. 589 e 590 c.p).

Una decisione questa che deriva dalle difficoltà di interpretazione e applicazione soprattutto della clausola di non punibilità, che la legge Gelli ha previsto nel caso in cui il medico rispetti le linee guida o le best pratice.

Mediazione e accertamento tecnico

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Nelle controversie aventi ad oggetto la responsabilità medica, la mediazione deve concludersi in tre mesi, che salgono a 10 per la consulenza tecnica preventiva. Decorsi detti termini si può agire in giudizio stante a questo punto la procedibilità della domanda.

Attenzione però, chi non pende parte all'accertamento tecnico preventivo, può essere condannato dal giudice al pagamento delle spese di consulenza, a cui possono sommarsi quelle di causa. In questo modo la funzione deflattiva dell'istituto viene resa più incisiva.

Rivalsa facilitata

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La struttura sanitaria avrà due anni di tempo per avviare l'azione di rivalsa nei confronti del medico responsabile. Il Giudice ha la possibilità però di valutare le prove formatesi nella causa del paziente danneggiato che ha agio nei confronti della struttura sanitaria, anche se il medico non ha reso parte a questa fase. L'esposizione patrimoniale del medico è molto limitata per quanto riguarda l'assicurazione obbligatoria della struttura.

Nuove regole per il risarcimento

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Cambiano le regole della fase risarcitoria. L'assicurazione potrà opporre al danneggiato meno eccezioni relativamente al rapporto della stessa con l'assicurato. Costui non è liticonsorte necessario nella causa contro la compagnia assicurativa.

La richiesta risarcitoria deve indicare nello specifico gli aventi diritto. Responsabile e compagnia, una volta ricevuta, hanno 120 giorni di tempo per fare un'offerta risarcitoria che però deve essere "congrua". Se il danneggiato non accetta, l 'assicurazione deve comunque provvedere al pagamento di quanto offerto, che andrà imputato alla liquidazione definitiva. Se invece il danneggiato accetta, la compagnia deve provvedere al pagamento entro 30 giorni.

Nei giudizi civili e penali la consulenza per le questioni più delicate e importanti viene affidata a un medico legale e a uno specialista.

Scarica Pdf PDL n. 1321

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