Una recente sentenza del giudice di pace di Alessandria si pone in scia alla giurisprudenza che esige un provvedimento della Giunta per l'installazione di apparecchi di rilevamento automatico del passaggio di veicoli con semaforo

Semaforo rosso, multa solo con delibera di Giunta

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Il giudice di pace di Alessandria, con sentenza n. 60/2022 dello scorso 5 aprile 2022 (sotto allegata), ha ribadito che solo la Giunta Comunale può prevedere, con propria delibera, l'installazione di apparecchi automatici presso impianti semaforici specificamente individuati, finalizzati all'accertamento di violazioni del codice della strada attraverso il rilevamento del passaggio di veicoli con semaforo rosso.

Il provvedimento si pone sulla scia della prevalente giurisprudenza che non ritiene sufficiente, al riguardo, una semplice determina dirigenziale ed individua nell'art. 107 del TUEL la norma su cui si fonda la competenza della Giunta.

Art. 107 TUEL e competenza installazione sistemi rilevamento automatico

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Una questione simile era già stata oggetto, poco tempo fa, di analogo provvedimento da parte del Tribunale di Ivrea

, la cui sentenza aveva evidenziato come una multa elevata sulla base della rilevazione automatica del passaggio con semaforo rosso fosse da ritenersi nulla, senza la preventiva deliberazione di Giunta Comunale che prevedesse l'installazione del sistema di rilevamento proprio su quello specifico impianto semaforico.

Ora, il provvedimento del giudice di pace di Alessandria si pone in linea con tale sentenza, evidenziando però a chiare lettere la normativa a fondamento di tale posizione.

Nella sentenza di cui ci occupiamo oggi, infatti, il giudice focalizza l'attenzione sul primo comma dell'art. 107 del Testo Unico sugli Enti Locali (TUEL).

In base a tale norma, "spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti. Questi si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo".

Pertanto, non vi è alcun dubbio, secondo il giudice, che il potere di installazione degli apparecchi per il rilevamento automatico di infrazioni semaforiche rientri nelle competenze esecutivo-programmatiche del potere politico dell'ente locale, risultando di conseguenza abnorme una determina dirigenziale con cui il singolo funzionario si sostituisca alla necessaria delibera della giunta Comunale.

Violazioni con semaforo rosso, non basta determina dirigenziale

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Non risulta sufficiente a tali fini, pertanto, il secondo comma del medesimo articolo, nella parte in cui attribuisce ai dirigenti "tutti i compiti (…) non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente".

Al riguardo, il provvedimento del giudice di pace di Alessandria richiama anche la circolare ministeriale 2941/08, che riconosce il potere del giudice di verificare se l'installazione di un simile sistema di rilevamento automatico sia stata realizzata sulla base di un atto amministrativo che ne renda validi i successivi accertamenti.

In conseguenza di quanto sopra, il verbale di infrazione veniva annullato.

Si ringrazia la Globoconsumatori Onlus per l'invio del provvedimento

Scarica pdf sentenza Gdp Alessandria 60/2022

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