Gli indici di affidabilità fiscale degli studi legali prevedono modelli di business, indicatori elementari e indicatori specifici. A incidere anche la posizione territoriale dello studio, possibilità in ogni caso di accedere al regime premiale

Isa studi legali 2022

[Torna su]

Pubblicato l'ISA (indice di affidabilità fiscale) degli studi legali, come risultante dall'allegato 43 - CK04U (sotto allegato) del decreto del MEF pubblicato sulla GU 88/2022 (sotto allegato).

Ricordiamo in breve che l'Isa è un giudizio sintetico che viene espresso sulla affidabilità della condotta fiscale del contribuente, che nel caso di specie, viene identificato con il singolo studio legale, codice attività 69.10.10.

Modelli di business

[Torna su]

In questo caso i contribuenti vengono raggruppati nei seguenti modelli di business:

  • avvocati che esercitano la professione a titolo individuale senza dipendenti;
  • avvocati che svolgono l'attività per il committente principale senza operare in modo prevalente in una struttura propria;
  • avvocati che svolgono attività per il committente presso la struttura di quest'ultimo;
  • avvocati che svolgono attività in forma individuale avvalendosi di collaboratori e dipendenti;
  • avvocati che esercitano la professione in forma collettiva.

Indicatori elementari

[Torna su]

Gli indicatori elementari sono suddivisi in due gruppi distinti, quelli di affidabilità e quelli di anomalia.

Al primo gruppo appartengono quelli che fanno riferimento ai compensi, al valore aggiunto e al reddito per ogni singolo addetto.

Al secondo gruppo invece, appartengono indici negativi, il valore 1 indica un'anomalia grave, 5 invece meno grave.

Questi indici sono divisi in sezioni e si riferiscono alla gestione caratteristica (es: quanto incidono ad esempio le spese sui compensi) e a quella extra-caratteristica (incidenza interessi passivi sul reddito lordo) la gestione dei beni strumentali e gli indicatori specifici come il numero di prestazioni equivalenti per addetto.

Indicatori specifici

[Torna su]

L'indicatore specifico di corrispondenza dell'anno di inizio attività con i dati in anagrafe tributaria assume valore 1 se il contribuente dichiara nel modello di rilevazione dei dati, un anno di inizio attività che non trova riscontro nei dati presenti in Anagrafe Tributaria.

L'altro indicatore specifico verifica la plausibilità del numero di prestazioni "equivalenti"definite dal confronto con la remunerazione media di una prestazione di 1.400 euro, con il contributo di ogni addetto.

Rilevanza delle Aree territoriali

[Torna su]

Nell'allegato viene precisato che "Per ogni singolo soggetto, tenuto conto dell'età professionale e della compilazione della sezione "Altre attività" del frontespizio del modello di dichiarazione, i valori soglia vengono ponderati sulla base della percentuale di appartenenza alle diverse aree territoriali."

Regime premiale

[Torna su]

Il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 21 marzo 2022 che ha approvato anche i suddetti Isa, ricorda che "su una scala da 1 a 10, il grado di affidabilità fiscale riconosciuto a ciascun contribuente, anche al fine di consentire a quest'ultimo, sulla base dei dati dichiarati entro i termini ordinariamente previsti, l'accesso al regime premiale previsto al comma 11 dell'art. 9-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con la legge 21 giugno 2017, n. 96."

Scarica pdf Allegato 43- Isa Studi Legali
Scarica pdf Decreto MEF 21 marzo 2022

Foto: 123rf.com
Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: