La Corte Costituzionale boccia l'art. 726 c.p. sugli atti contrari alla pubblica decenza: occorre tenere conto delle eventuali condotte colpose e del principio di proporzionalità tra gravità della condotta e sanzione irrogata

Atti contrari alla pubblica decenza meno gravi degli atti osceni

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La Consulta, con la sentenza n. 95/2022 (sotto allegata) dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 726 c.p. che prevede l'applicazione di una multa minima di 5000 euro fino a un massimo di 10.000 euro per chi, in luogo pubblico o esposto al pubblico compie atti contrari alla pubblica decenza, come fare pipì per strada. Per la Corte Costituzionale non c'è paragone tra il disvalore di chi compie atti osceni in luogo pubblico, stante la natura sessuale di tali azioni e chi invece, spesso senza intenzione di recare disturbo alcuno, compie azioni contrarie alla pubblica decenza e orina in un luogo esposto al pubblico o pubblico. Punire queste condotte con multe esagerate risulta contrario all'art. 3 della Costituzione perché non viene rispettato il criterio di proporzione che deve sussistere tra illecito e punizione.

Esagerata la multa di 10.000 per chi fa pipì per strada

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Il Giudice di Pace di Sondrio solleva questione di legittimità costituzionale in relazione all'art. 726 c.p. come sostituito dall'art. 2, comma 6, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8. Per il Giudice di Pace

detta norma viola l'art. 3 della Costituzione nella parte in cui punisce gli atti contrari alla pubblica decenza con la sanzione amministrativa da 5.000 a 10.000 euro, anziché con una sanzione amministrativa da 51 a 309 euro prevista dalla norma che punisce le condotte colpose di atti osceni in luogo pubblico.

La questione viene sollevata perché il giudice si trova a dover giudicare un soggetto che "per mera leggerezza, colto da un impellente bisogno di orinare, si risolveva a farlo nei pressi della discoteca, senza però voler, neppure in via eventuale, ledere o mettere in pericolo il bene giuridico tutelato dall'art. 726 cod. pen. Il fatto potrebbe quindi denotare una certa noncuranza, trascuratezza, leggerezza, disattenzione rispetto alle norme sociali che regolano la convivenza, ma sicuramente non la volontà (id est il dolo) di offesa."

Evidente per il GdP la sproporzione quindi tra le multe previste per le due fattispecie di illeciti amministrativi similari (atti osceni e atti contrari alla pubblica decenza). Sproporzione che determina la violazione dell'art. 3 Cost. "in quanto condotte colpose di minore gravità, come quelle sussumibili nell'art. 726 cod. pen., verrebbero sanzionate in modo notevolmente più severo delle condotte di cui all'art. 527, terzo comma, cod. pen., nonostante quest'ultima disposizione si riferisca a fatti più gravi, in quanto dotati necessariamente di una connotazione sessuale."

Inferiore il disvalore degli atti contrari alla pubblica decenza

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La Corte Costituzionale, valutata la fondatezza della questione sollevata, dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 726 c.p nella parte in cui prevede la sanzione amministrativa pecuniaria «da euro 5.000 a euro 10.000 anziché da euro 51 a euro 309.

La Consulta infatti, dopo avere ripercorso l'evoluzione e le modifiche che hanno coinvolto i due articoli a confronto, ossia l'art. 726 c.p e l'art. 527 c.p, dimostra di condividere il pensiero del Gdp.

Prima di tutto ricorda che la giurisprudenza della stessa Corte ha più volte, anche di recente, ribadito il principio di proporzionalità delle sanzioni rispetto all'illecito commesso.

Principio che presuppone la valutazione del grado di disvalore della condotta sanzionata. Valutazione piuttosto complessa soprattutto in relazione all'art, 726 c.p, che si limita a vietare il compimento in pubblico o esposto al pubblico, di atti contrari alla pubblica decenza. Atti che spesso e volentieri vengono identificati appunto con la pratica di fare in pipì in un luogo pubblico. Condotta che ad oggi provoca fastidio non tanto perché si espone una parte intima del corpo, ma perché si sporca un luogo pubblico.

Condotta che sicuramente provoca fastidio e reca molestia in un certo senso, anche se il disvalore è indubbiamente limitato perché sintomatico di trascuratezza rispetto alla buona educazione richiesta per una civile convivenza.

Da qui la conclusione della Consulta, ossia che "A fronte di un simile limitato disvalore, la previsione di una sanzione minima di 5.000 euro e di una massima di 10.000 euro non può che apparire manifestamente sproporzionata."

Per rafforzare la sua motivazione la Consulta ricorda che in caso di violazione del Codice della Strada sono previste spesso sanzioni ben più lievi, anche se di fatto poste a tutela di un valore ben più importante come l'incolumità degli utenti della strada e la sicurezza in generale della circolazione.

Scarica pdf Corte Costituzionale n. 95/2022

Foto: 123rf.com
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