Significato e commento dell'articolo 74 della Costituzione: il potere di rinvio riconosciuto al presidente della Repubblica

Il testo dell'articolo 74 della Costituzione

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Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere [cfr. art. 87 c.2] chiedere una nuova deliberazione.

Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.

Art. 74 comma 1 della Costituzione

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L'articolo fa riferimento al potere di rinvio riconosciuto al Presidente della Repubblica nella fase immediatamente precedente alla promulgazione di una legge. Di fatti, quest'ultimo ha il ruolo di figura di super partes e di garante delle istituzioni all'interno dell'iter legislativo.
Nel dettaglio, quando la legge viene sottoposta all'attenzione del Capo dello Stato, lo stesso può procedere con la promulgazione oppure può disporre una nuova deliberazione; quest'ultima ipotesi ricorre laddove vi siano dei vizi di legittimità o di opportunità costituzionale, per i quali il Presidente richiede alle Camere un esame più attento al fine di scongiurare rischi di incostituzionalità.

Art. 74 comma 2 della Costituzione

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Nel momento in cui si verifica questa eventualità, il Presidente è tenuto solo a controllare l'applicabilità della legge, senza pronunciarsi sul merito e può rinviarla indietro per una sola volta. Di fatti, l'articolo prosegue con il secondo comma, che stabilisce come la legge venga comunque promulgata se approvata nuovamente dalle Camere.

Motivi di rinvio

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L'articolo 74 non definisce nello specifico quali siano le ragioni da cui può scaturire il rinvio della legge, ma secondo la dottrina maggioritaria si tratta di:
- vizi di legittimità costituzionale, compresa la violazione dell'obbligo di copertura finanziaria;
- questioni di merito o di natura sostanziale, in grado di compromettere il rispetto della carta costituzionale e il buon funzionamento delle istituzioni.

Nella pratica, il rinvio della legge finisce con l'avere anche delle ripercussioni politiche. Nella maggior parte dei casi, il riesame di una legge è avvenuto per il venir meno di un'adeguata copertura finanziaria a sostegno del provvedimento, ma in altri vi è stata una vera e propria azione di opposizione verso atti in chiaro contrasto con il dettato costituzionale; basti pensare a ciò che avvenne durante il mandato del Presidente Ciampi (1999-2006) con le leggi di riforma dell'ordinamento giudiziario e di riassetto del sistema televisivo.


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