Significato e commento dell'art. 63 della Costituzione: struttura della Camera dei deputati, componenti e ufficio di presidenza

Il testo dell'articolo 63 della Costituzione

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Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza.
Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l'Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati.

La Camera dei deputati: la struttura

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La Camera dei deputati, all'interno del nostro ordinamento, è uno dei due rami del Parlamento, assieme al Senato della Repubblica.
La Camera si riunisce, da quando la capitale del Regno d'Italia è stata spostata a Roma, a Palazzo Montecitorio.
Essa è composta da 630 deputati, i quali eleggono al suo interno il Presidente e l'Ufficio di presidenza, secondo quanto previsto all'art. 63 della Costituzione.

Il Presidente della Camera e l'Ufficio di presidenza

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La Camera elegge tra i propri componenti il Presidente, il quale svolge funzioni di coordinamento all'interno del rispettivo ramo del Parlamento.

Il procedimento per la sua elezione è disciplinato in maniera puntuale dal regolamento della Camera. Il Presidente è eletto nella prima riunione della legislatura, a scrutinio segreto, con una maggioranza dei due terzi dei componenti nella prima votazione, la maggioranza dei due terzi dei voti nella seconda votazione e la maggioranza assoluta dei voti dopo il terzo scrutinio (comprese le schede bianche e nulle).
Egli deve sovrintendere al corretto funzionamento della Camera e all'applicazione del rispettivo regolamento. Le altre funzioni sono individuate agli artt. 24, 25 e 67 del regolamento stesso.
Nell'esercizio delle sue funzioni, il Presidente è coadiuvato da un Ufficio di presidenza.

Il Parlamento in seduta comune

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Il Parlamento in seduta comune è composto dall'insieme dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Tra le funzioni del Parlamento in seduta comune vi rientrano:
- l'elezione del Presidente della Repubblica. In tal caso, il Parlamento è integrato da tre delegati regionali (uno per la Valle d'Aosta);
- la partecipazione al giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione da parte del Capo dello Stato;
- l'elezione di un terzo dei membri del Consiglio superiore della magistratura, ai sensi dell'art. 104 della Costituzione;
- la messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica, a maggioranza assoluta;
- l'elezione di cinque membri della Corte costituzionale ex art. 135 della Costituzione;
- la compilazione di un elenco di 45 cittadini fra i quali ne vengono estratti a sorte sedici, che integrano la Corte costituzionale nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica, secondo quanto previsto dall'art. 135 della Costituzione.
Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l'Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati, secondo il disposto dell'art. 63 della Costituzione.


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