Il danno da perdita parentale può essere riconosciuto al coniuge separato se il legame affettivo era intenso dopo la fine del matrimonio, la relazione extraconiugale del de cuius e la nuova relazione della moglie fanno dubitare

Risarcimento danno da perdita parentale

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Il risarcimento del danno da perdita parentale causato da responsabilità medica, spetta a quei soggetti che avevano con il defunto un vincolo affettivo intenso. Occorre quindi riesaminare il risarcimento concesso alla moglie, da cui il de cuius era separato e con la quale i rapporti erano ormai venuti meno quasi del tutto. Ne sono indizi la relazione extraconiugale del marito, l'incertezza della donna sulla residenza coniugale e la nuova relazione che la stessa ha avviato a distanza di poco tempo dal decesso del marito con un altro uomo da cui ha avuto un figlio. Questo quanto emerge dalla sentenza della Cassazione n. 9010/2022 (sotto allegata).

La vicenda processuale

Una donna ricorre in giudizio per chiedere il risarcimento dei danni derivanti da responsabilità medica per la morte del coniuge. Il giudice di primo grado accoglie la domanda, riconoscendo alla vedova € 280.329,00 oltre accessori. In sede di appello la sentenza viene in parte riformata, con conseguente riduzione del risarcimento a € 260.077,00 oltre accessori.

Intensità del legame tra coniugi separati

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Contro la decisione ricorre la Asl che solleva due motivi di doglianza.

  • Con il primo rileva che nella vicenda de quo la responsabilità dell'evento è imputabile in parte anche al paziente, che ha omesso di presentarsi alla visita di controllo ambulatoriale che gli era stata fissata a tre giorni di distanza dall'intervento.
  • Con il secondo invece contesta la sussistenza dei presupposti in grado di legittimare il riconoscimento del risarcimento del danno da perdita parentale in favore della moglie.

Indizi forti precisi e concordanti di un legame affievolito

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La Cassazione rigetta il primo motivo del ricorso perché in base a quanto emerso in sede di appello, i Ctu hanno escluso l'efficacia causale dell'evento della mancata presentazione del paziente alla visita post operatoria. Nel corso di una semplice visita non si sarebbero potute indagare le cause dell'infiammazione trattata, in quanto sarebbe stato necessario procedere piuttosto ad esami diagnostici più approfonditi.

Fondata invece la seconda doglianza in quanto "secondo l'indirizzo di questa Corte, in tema di liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, nel caso in cui si tratti di congiunti appartenenti alla cd. famiglia nucleare (e cioè coniugi, genitori, figli, fratelli e sorelle) la perdita di effettivi rapporti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto può essere presunta in base alla loro appartenenza al medesimo "nucleo familiare minimo", nell'ambito del quale l'effettività di detti rapporti costituisce tuttora la regola, nell'attuale società, in base all'id quod plerumque accidit, fatta salva la prova contraria da parte del convenuto."

Lo Corte ricorda inoltre che in casi come quello di specie, non è escluso che al coniuge separato venga riconosciuto un risarcimento, in presenza di un legame affettivo particolarmente intenso, nonostante il venir meno della convivenza. Peccato che in effetti, come rilevato dalla Asl ricorrente, non sia stata accertata l'intensità del vincolo affettivo tra coniugi separati, in grado di giustificare il risarcimento del danno riconosciuto in favore della moglie.

In effetti, rilevano gli Ermellini, la Corte di appello, nel confermare il risarcimento in favore della moglie non ha tenuto conto del fatto che non sono stati definiti con certezza i termini della convivenza effettiva tra i coniugi. Dall'interrogatorio della moglie è emerso che la stessa non fosse a conoscenza con certezza dell'indirizzo effettivo della residenza coniugale, incertezza che non è stata risolta neppure da una testimonianze e dalle risultanze anagrafiche.

Incertezze che costituiscono un indizio dell'assenza dell'intensità del legame richiesto ai fini risarcitori e che trovano ulteriore conferma nella relazione extraconiugale di tipo omosessuale che il marito aveva da tempo, a riprova del fatto che il legame coniugale si era assai affievolito.

Ulteriore elemento da considerare è poi dato dal nuovo rapporto stabile che la donna ha costruito a breve distanza dal decesso del marito con un altro uomo, da cui ha anche avuto un figlio.

Tutti indizi, gravi precisi e concordanti che fanno concludere per una diminuita intensità del rapporto e del vincolo affettivo, che avrebbero certamente inciso quantomeno sul riconoscimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, dal punto di vista dinamico relazionale.

La decisione viene quindi cassata per consentire alla Corte d'Appello di rivalutare la fattispecie alla luce dei suddetti indizi al fine di valutare l'effettiva sussistenza di un danno da perdita del rapporto parentale.

Leggi anche Il danno da perdita parentale

Scarica pdf Cassazione n. 9010-2022

Foto: 123rf.com
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