L'articolo 51 della Costituzione sancisce il principio di eguaglianza per l'accesso ai pubblici uffici e alle cariche pubbliche e, dopo la modifica del 2003, introduce il criterio di pari opportunità tra donne e uomini

Il testo dell'art. 51 Costituzione

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Articolo 51 Costituzione:

"Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tal fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini. [8]

La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro."

Pari opportunità nell'art. 51 Cost.

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La norma in esame è di fondamentale importanza all'interno dell'impianto costituzionale, perché si ricollega ad alcuni dei più importanti principi sanciti dalla Carta e, grazie alla modifica intervenuta con legge costituzionale n. 1 del 2003, mette nero su bianco il principio delle pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso ai pubblici uffici e alle cariche elettive.

Il primo comma, in particolare, è espressione del più generale principio di eguaglianza previsto dall'art. 3 Cost. e assicura a tutti i cittadini la possibilità di accedere al pubblico impiego o di essere eletti, nel rispetto ovviamente dei requisiti di volta in volta previsti dalla legge (età, assenza di cause di incompatibilità, etc.).

Espressione del criterio delle pari opportunità sono le c.d. quote rosa, con cui si riserva alle donne un determinato numero di seggi in occasione delle elezioni. Il principio di eguaglianza tra donne e uomini sul piano delle occasioni di lavoro trova applicazioni anche in ambito privato.

Il diritto alla conservazione del posto di lavoro in caso di elezione

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Particolare importanza riveste l'ultimo comma dell'art. 51 Costituzione, che mira a rendere effettivo il principio di eguaglianza riguardo all'accesso alle cariche elettive, garantendo il diritto alla conservazione del posto di lavoro.

In occasione della propria elezione, cioè, il cittadino vede sospeso il proprio rapporto di lavoro, nonché il proprio diritto alla retribuzione, che riprenderà regolarmente una volta scaduto il termine del mandato pubblico. Anche in tal caso, è evidente il rimando agli articoli 1 Cost. e 4 Cost., con riferimento al c.d. principio lavorista.


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