Significato dell'art. 17 della Costituzione. La libertà di riunione come libertà collettiva. Il preavviso alle Autorità per le riunioni pubbliche

Il testo dell'art. 17 Costituzione

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Articolo 17 Costituzione: "I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi.

Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.

Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica."

Libertà di riunione art. 17 Costituzione

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L'articolo 17 della Costituzione sancisce espressamente la libertà di riunione, che permette ai cittadini di riunirsi per manifestare il proprio pensiero e confrontare le proprie opinioni.

Insieme al diritto di associarsi liberamente previsto dal successivo art. 18, la libertà di riunione rappresenta una libertà collettiva, fruibile, cioè, da più soggetti nel medesimo contesto. Tale libertà è diretta esplicazione della libertà personale di cui all'art. 13 Cost.

La libertà di riunirsi è stata espressamente prevista dal Costituente in segno di palese discontinuità rispetto al precedente regime fascista, che aveva fortemente limitato tale diritto. Ovviamente, come specifica il primo comma, ogni riunione deve svolgersi in maniera pacifica e senz'armi.

Preavviso per riunioni in luogo pubblico

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L'art. 18 Costituzione presuppone che le riunioni possano svolgersi in luoghi privati (come un'abitazione o un locale condominiale), in luoghi aperti al pubblico (teatri, fiere) o in luoghi pubblici, come ad esempio una piazza.

Solo in quest'ultimo caso è richiesto il preavviso alle pubbliche autorità, che non si sostanzia in una formale richiesta di autorizzazione ma consiste in una mera comunicazione, da rendersi almeno tre giorni prima della riunione, con cui si informano le autorità del luogo e della data della riunione e del suo oggetto.

Le autorità, a loro volta, possono vietare le riunioni solo per motivi inerenti all'ordine e alla sicurezza pubblica e per motivi di sanità. Ogni relativo provvedimento deve essere motivato.

Sebbene il primo comma faccia riferimento solo ai cittadini, si ritiene che la libertà di riunione debba essere riconosciuta quanto meno anche agli stranieri con permesso di soggiorno.


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