Per le Sezioni Unite della Cassazione, non costituisce un impedimento legittimo e assoluto il contestuale impegno del difensore in un altro procedimento per ottenere il rinvio d'udienza

Legittimo impedimento determinato da cause di forza maggiore

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La Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 35459/2021 (sotto allegata) sancisce che il legittimo impedimento che giustifica il diritto di ottenere il rinvio dell'udienza nel giudizio disciplinare è solo quello assoluto determinato da cause di forza maggiore. Non legittima il rinvio, come invece pretesto dal ricorrente nel caso di specie, il mero impegno contestuale del difensore in un altro procedimento.

La vicenda processuale

Il CNF rigetta il ricorso di un avvocato confermando la decisione del Consiglio dell'Ordine che lo aveva sospeso dall'attività per due mesi.

Viola il diritto di difesa negare il rinvio per legittimo impedimento

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L'avvocato nel ricorrere in Cassazione solleva i seguenti motivi:

  • con il primo lamenta la violazione dell'art. 24 della Costituzione che tutela il diritto di difesa, perché il CNF non ha riconosciuto il legittimo impedimento del nuovo difensore, nominato dall'avvocato, dopo la revoca del precedente, violando così il diritto di difesa dell'istante con conseguente nullità della decisione;
  • con il secondo l'avvocato censura la mancata applicazione della previgente normativa a lui più favorevole, che in relazione alle violazioni contestate avrebbe condotto all'applicazione della censura e non alla sospensione dall'attività professionale per due mesi;
  • con il terzo lamenta invece la mancata concessione delle attenuanti anche alla luce della sua condotta successiva al fatto oggetto di contestazione, da cui emerge che lo stesso non incorrerà più nella violazione commessa.

L'impedimento che giustifica il rinvio è solo quello assoluto

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Il primo motivo per la Cassazione è infondato in quanto il diritto al rinvio d'udienza è previsto solo in presenza di un impedimento legittimo assoluto, non in presenza di una situazione di mera difficoltà. Il difensore che ha un impedimento a comparire all'udienza disciplinare, può ottenere il rinvio solo se comunica immediatamente l'impossibilità a comparire e solo se tale impedimento è stato determinato da una causa di forza maggiore, che secondo il CNF, non sussiste se, come nel caso di specie, il difensore non può comparire a causa di un contestuale impegno professionale.

Inammissibile il secondo motivo perché il ricorrente non indica le ragioni per le quali la decisione impugnata contrasta con l'art. 64 della legge n. 247/2012, così come il terzo, perché la valutazione della gravità del fatto che rileva ai fini della sanzione da applicare è una decisione rimessa esclusivamente all'Ordine professionale. La Cassazione non può sostituirsi al CNF nel giudizio di adeguatezza della sanzione se non per valutarne la ragionevolezza e la congruità della motivazione. Il motivo inoltre è generico perché il ricorrente ha omesso d'indicare il precetto che ritiene violato dalla decisione e anche il comportamento dal quale è possibile dedurre che in futuro il legale non terrà più la stessa condotta.

Per la Corte il ricorso è inammissibile nei confronti del CNF e del Consiglio dell'Ordine.

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