La Cassazione precisa che è legittimo il controllo del datore sul pc della lavoratrice solo dopo il sospetto di illecito

Controlli legittimi del datore solo se successivi al sospetto

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Non sono legittimi i controlli indiscriminati del datore di lavoro sui computer dei dipendenti. Occorre sempre bilanciare la tutela degli interessi aziendali con quella di proteggere la dignità del lavoratore. Legittimi quindi i controlli sui dati successivi all'insorgere di un sospetto grave di condotte illecite del dipendente. Illegittimi invece i controlli su dati anteriori e che vengono compiuti in violazione della privacy. Importanti queste precisazioni contenute nella sentenza della Sezione Lavoro della Cassazione n. 25732/2021 (sotto allegata).

La vicenda processuale

Una lavoratrice impugna il licenziamento per giusta causa irrogatole dalla datrice, chiedendo di accertarne la legittimità e disporre la sua reintegra. Nella prima fase le richieste della lavoratrice vengono rigettate, per poi essere accolte in fase di opposizione, tanto che viene reintegrata nel posto di lavoro. Per questo giudice il comportamento della lavoratrice non ha leso il rapporto fiduciario, visto che alla stessa non sono mai state mosse contestazioni per ritardo nello svolgimento delle incombenze assegnate.

La datrice quindi propone reclamo e la Corte di Appello, ribaltando la sentenza di primo grado, irroga il licenziamento, stante la natura ludica e privata dei numerosi accessi Internet che ha minato il rapporto di fiducia con la datrice, condannando la lavoratrice alle spede dei due gradi di giudizio.

Il provvedimento intrapreso nei confronti della lavoratrice nasce perché ritenuta responsabile della diffusione di un virus nella rete della Fondazione datrice, dopo il download di un file infetto, che ha danneggiato i file di lavoro rendendoli illeggibili e inutilizzabili. Il licenziamento è stato irrigato alla dipendente perché, dai controlli effettuati sul computer utilizzato dalla stessa, sono stati rilevati numerosi accessi a siti visitati per ragioni private e per tempi lunghi, tanto da integrare l'interruzione della prestazione lavorativa.

La lavoratrice però non si arrende e ritenendosi violata nella sua privacy, adisce anche l'Autorità per la protezione dei dati personali, la quale ordina alla Fondazione datrice da astenersi dal trattamento dei dati acquisiti dalla cronologia del browser dal 16.10.2015 al 16.11.2015 a meno che gli stessi non debbano essere conservati in vista dell'acquisizione giudiziaria.

Violati il diritto d'informativa e di privacy della lavoratrice

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La dipendente nel ricorrere in Cassazione contro la sentenza della Corte di Appello, forte anche della decisione dell'Autorità, solleva diversi motivi, tra i quali figura il primo, che come vedremo la Cassazione ritiene fondato.

La lavoratrice contesta in alla datrice la violazione dell'articolo 4 dello Statuto dei lavoratori (legge n. 300/1970), dell'art 16 del Codice privacy, degli articoli 2702 e ss c.c. e degli articoli 115 e 225 c.p.c perché ha ritenuto di poter utilizzare a fini disciplinari le informazioni che la stessa ha acquisito in violazione dei diritti d'informativa e dei diritti sanciti dal Codice della privacy.

Alla lavoratrice sorge il dubbio quindi della compatibilità dei controlli difensivi con l'assetto normativo attuale che tutela il diritto alla privacy del lavoratore.

Occorre conciliare le esigenze di tutela aziendale con la privacy del lavoratore

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La Cassazione, alla luce della rilevante questione sollevata sulla legittimità dei controlli difensivi, procede all'analisi dettagliata dell'evoluzione normativa negli anni, dell'art 4 dello Statuto dei lavoratori (prima e dopo la modifica intervenuta ad opera di uno dei decreti del Jpobs Act) e al richiamo della giurisprudenza europea in materia di trattamento dei dati personali in ambito lavorativo.

Al termine di detto esame la Cassazione afferma che il trattamento dei dati del lavoratore non può avvenire in violazione dell'art. 4 dello Statuto dei lavoratori, perché così procedendo si finisce per estendere il controllo difensivo a dismisura, con il conseguente venir meno del significato e della finalità delle disposizioni finalizzate a tutelare la privacy e la dignità del lavoratore.

E' necessario che anche il datore rispetti il diritto all'informativa ed esegua i controlli con certe modalità e certi strumenti, altrimenti si finirebbe per legittimare da parte del datore l'acquisizione e la conservazione di qualsiasi tipo di dato e senza limiti di tempo e che verrebbero giustificate dal controllo difensivo successivo. Controllo ex post, ricorda la Cassazione, che è legittimo solo quando il datore nutre un fondato sospetto della commissione di illeciti da parte del lavoratore. Solo da quel momento può procedere alla raccolta dei dati e delle informazioni.

Da accogliere quindi, per gli Ermellini il primo motivo del ricorso della lavoratrice, ritenendo assorbiti gli altri, in virtù del seguente principio di diritto: "sono consentiti i controlli anche tecnologici posti in essere dal datore di lavoro finalizzati alla tutela di beni estranei al rapporto di lavoro o ad evitare comportamenti illeciti, in presenza di un fondato sospetto circa la commissione di un illecito, purché sia assicurato un corretto bilanciamento tra le esigenze di protezione di interessi e beni aziendali, correlate alla libertà di iniziativa economica, rispetto alle imprescindibili tutele della dignità e della riservatezza del lavoratore, sempre che il controllo riguardi dati acquisiti successivamente all'insorgere del sospetto. Non ricorrendo le condizioni suddette la verifica della utilizzabilità a fini disciplinari dei dati raccolti dal datore di lavoro andrà condotta alla stregua dell'art. 4 legge n. 300/1970, in particolare dei suoi commi 2 e 3".

Leggi anche:

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Scarica pdf Cassazione n. 25732/2021

Foto: 123rf.com
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