Confermato il sequestro preventivo della carta su cui viene accreditato il reddito di cittadinanza per omessa comunicazione delle vincite al gioco

Sequestro carta reddito di cittadinanza

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Convalidato il sequestro preventivo sulla base dei meri indizi di reato, il quale per essere disposto non richiede la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza. In sede di Cassazione non si può infatti criticare la valutazione degli indizi di reato compiuta dal Tribunale per l'adozione delle misure cautelari. Questo quanto chiarito dalla Cassazione nella sentenza n. 33808/2021 (sotto allegato.)

La vicenda processuale

Il Tribunale rigetta la richiesta di riesame del provvedimento di sequestro preventivo della carta su cui viene accreditato il reddito di cittadinanza. L'indiziata è sospettata del reato di cui all'art. 7 del dl n. 4/2019 che punisce con la reclusione da due a sei anni, salvo che il fatto costituisca un reato più grave "… chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio di cui all'articolo 3, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute."

L'indiziata nega la riferibilità delle vincite alla sua persona

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A sua difesa la donna sostiene che le vincite a lei attribuite non sono in realtà riferibili alla sua persona, che in ogni caso gli importi percepiti sono irrilevanti e che il Tribunale ha violato l'art. 7 suddetto e che la motivazione del rigetto è mancante o apparente sulla configurabilità del reato che le è stato contestato.

Il Tribunale non ha erroneamente valutato i seguenti elementi ai fini del decidere:

  • prima di tutto l'importo delle vincite è inferiore rispetto all'importo giocato di € 6.353,63;
  • l'art. 7 punisce la mancata comunicazione delle vincite e non degli importi giocati;
  • la vincita di 6.353,63 è di poco superiore alla soglia dei 6.000 euro superati i quali è necessario comunicare la variazione del reddito;
  • le vincite non sono mai state accreditate sul suo conto corrente;
  • una vincita superiore ai 10.000 euro non impedisce di conservare il reddito di cittadinanza;
  • il suo ISEE era così basso da giustificare la concessione della misura;
  • la stessa vive in un appartamento non di proprietà
    con tre bambine avute da un uomo che poi si è trasferito a Malta per lavoro e che fino al luglio del 2018 non era titolare né di un passaporto né di un codice fiscale italiano. Questo dato è importante perché le vincite risalgono tutte al 2016, quando il compagno aveva utilizzato i suoi dati per aprire un conto online per le giocate sul quale sono presenti movimentazioni risalenti alv 2019, mentre nessuna operazione risulta dal suo conto;
  • travisato infine il bonifico di 1000 euro disposto a favore di un terzo.

Da tutti questi elementi emerge che la donna non è affatto coinvolta della vicenda. Il Tribunale in effetti non si confronta con elementi decisivi per la soluzione del caso perché non ha tenuto conto delle dichiarazioni lineari e coerenti della donna e non spiega come una ragazza madre possa nascondere simili vincite al fisco, come le stesse non abbiano generato movimenti sui suoi conti e come la stessa avrebbe potuto accedere ai conti online delle giocate visto le credenziali di accesso non sono state utilizzate dalla stessa.

Confermato il sequestro della carta sulla base degli indizi

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La Cassazione dichiara il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato, chiarendo che in materia di riesame delle misure cautelari reali, si può proporre ricorso per Cassazione solo se la motivazione è totalmente assente o apparente.

Nel caso di specie invece ciò che la ricorrente lamenta è il "sostanziale malgoverno, sul piano logico, degli elementi di fatto (non contestati nella loro storicità) utilizzati dal Tribunale per disattendere le analoghe deduzioni difensive reiterate in questa sede e ritenere la sussistenza indiziaria del reato (provvisoriamente) contestato e la sua attribuibilità alla …Quel che, al di là del surrettizio richiamo alla violazione di legge penale sostanziale, viene sostanzialmente contestata è la sistemazione razionale dei dati a disposizione del Tribunale e la loro possibile lettura alternativa."

Critica sulla valutazione degli indizi di reato che non è esperibile con il ricorso per cassazione e comunque per poter adottare il sequestro preventivo "sono sufficienti gli indizi di reato" non rilevando il mancato accertamento d'indizi gravi di colpevolezza o dell'elemento psicologico della condotta, perché l'analisi di questi elementi non è richiesta per l'adozione di una misura cautelare.

La Cassazione infine rileva che nel caso di specie il Tribunale ha dato conto dell'accreditamento del denaro delle vincite sui conti - gioco intestati alla ricorrente e della loro mancata dichiarazione per le finalità previste dal reddito di cittadinanza e comunque l'indiziata non ha allegato elementi decisivi non valutati dal Tribunale.

Non rilevano infine le contestazioni della ricorrente sulla irrilevanza della condotta omissiva che non avrebbe portato alla perdita del beneficio, perché come più volte chiarito, il delitto contemplato dall'art.7 del dl n. 4/2019 viene integrato da "false indicazioni od omissioni di informazioni dovute, anche parziali, dei dati di fatti riportati nell'autodichiarazione finalizzata all'ottenimento del reddito di cittadinanza, indipendentemente dalla effettiva esistenza delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio."

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Scarica pdf Cassazione n. 33808/2021

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