Per la Cassazione decade dalla responsabilità genitoriale la madre che non si cura e non aiuta il figlio a rispettare i propri obblighi scolastici

Decadenza della responsabilità genitoriale

[Torna su]

Confermata la decisione della Corte di Appello, che ha respinto l'impugnazione della madre contro il provvedimento che ha disposto la decadenza della sua responsabilità genitoriale. La donna, affetta da malattia mentale, non ha seguito le cure prescritte, ha ostacolato l'inserimento del figlio presso la comunità, ha tenuto una condotta oppositiva nei confronti dei Servizi sociali che hanno tentato numerose volte di aiutarla e non si è mai adoperata per supportare il minore al rispetto dei propri obblighi scolastici. Respinto con la Cassazione n. 20246/2021 (sotto allegata) il ricorso della madre.

La vicenda processuale

Il Tribunale dei Minori, dopo un procedimento avviato con ricorso in Procura, affida il minore ai Servizi Sociali. Il procedimento è stato avviato perché il minore, dopo il trasferimento presso la nonna materna, ha iniziato a frequentare poco la scuola e a tenere condotte inappropriate, caratterizzate dalla difficoltà nel rispettare le regole. L'affidamento ai Servizi sociali è motivato dalla inadeguatezza educativa della madre e dal totale disinteresse del padre. La madre, affetta da una patologia mentale, non segue le cure prescritte e non è in grado di contrastare i comportamenti del figlio.

Nel 2017 interviene quindi il provvedimento di decadenza della responsabilità genitoriale per entrambi i genitori, con nomina del tutore provvisorio. Il minore viene collocato presso una comunità e alla madre viene prescritto di frequentare il centro di salute mentale competente. Durante l'istruttoria al bambino viene riscontrato un disturbo dell'attenzione, una lieve disabilità intellettiva e problemi relazionali e affettivi a causa del contesto familiare. La madre impugna la decisione, ma la Corte conferma il provvedimento.

La malattia non è un presupposto valido per la decadenza genitoriale

[Torna su]

Alla madre non resta che ricorrere in Cassazione, dove fa valere i seguenti motivi di ricorso.

  • Con il primo motivo denuncia la nullità del procedimento perché il tutore provvisorio è stato nominato solo quando è stata disposta la decadenza della responsabilità genitoriale e non nel corso del procedimento che ha condotto alla emanazione del primo provvedimento provvisorio.
  • Con il secondo invece contesta la sussistenza dei presupposti richiesti per la decadenza genitoriale, adottato solo in base alle sue condizioni di salute e denuncia il mancato supporto da parte dei Servizi sociali.

La madre non ha curato gli obblighi scolastici del figlio

[Torna su]

La Cassazione adita rigetta il ricorso della madre per i seguenti motivi.

Il relazione al primo motivo gli Ermellini rilevano la sussistenza di un contraddittorio integro poiché il tutore provvisorio è stato nominato nel corso del procedimento di primo grado per tutelare gli interessi del minore e per rappresentarlo. Lo stesso ha preso parte a tutta la procedura e ha sollecitato la necessità di sottoporre il minore a una nuova valutazione da parte del servizio di psichiatria infantile per sincerarsi che il percorso comunitario non gli recasse pregiudizio. Infondata quindi la doglianza della ricorrente.

Per quanto riguarda invece il secondo motivo di ricorso la Cassazione non può fare a meno di rilevare che il motivo, anche se presentato sotto la forma della violazione di legge, è finalizzato in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti, esame che però, come è ben noto, non è possibile in sede di legittimità.

La Corte d'Appello ha infatti motivato adeguatamente le ragioni per le quali ha confermato il provvedimento decadenziale della responsabilità genitoriale. La madre del resto si è resa responsabile di diverse condotte, tutte contrarie all'interesse del minore. La stessa non ha seguito le cure prescritte per la propria malattia, non ha curato l'adempimento degli obblighi scolastici del minore, che invece ha tratto grandi vantaggi dall'inserimento in comunità, di cui la madre ha ostacolato l'inserimento. La madre in ogni caso non ha indicato un fatto specifico di cui la Corte d'appello avrebbe omesso l'esame. Del tutto inveritiera infine l'affermazione sul mancato supporto dei Servizi Sociali, che hanno intrapreso numerosi tentativi di aiuto, tutti ostacolati dalla ricorrente e dalla di lei madre.

Leggi anche La responsabilità genitoriale non viene meno per qualche scatto d'ira

Scarica pdf Cassazione n. 20246/2021

Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: