Per la Cassazione, la revoca al consenso prestato per il ricorso congiunto di divorzio non può provenire da uno solo dei coniugi perché la domanda è comune e paritetica

Irrevocabile il consenso al divorzio congiunto da un solo coniuge

[Torna su]

Quando una coppia decide di proporre un ricorso di divorzio congiunto manifesta una volontà comune e paritetica, per cui in seguito non è consentito a uno dei due coniugi di avere un ripensamento e revocare il consenso prestato. Questo in sintesi il punto centrale attorno al quale ruota la decisione della Corte di Cassazione contenuta nell'ordinanza n. 19348/2021 (sotto allegata).

La vicenda processuale

Una coppia presenta ricorso congiunto per il divorzio. Il Tribunale lo accoglie anche se il marito non firma il verbale e manifesta la volontà di revocare il proprio consenso. L'uomo decide quindi di appellare la decisione, ma la Corte rigetta l'impugnazione, perché non è consentito revocare separatamente il consenso prestato congiuntamente alla moglie.

Omessa valutazione della volontà dei coniugi

[Torna su]

L'uomo, per il quale la revoca del consenso può essere manifestata in qualunque momento o almeno fino alla sottoscrizione del verbale, ricorre in Cassazione, sollevando tre motivi di doglianza nei confronti della sentenza d'appello.

  • Con il primo motivo lamenta la violazione dell'art. 4 della legge sul divorzio visto che l'udienza viene fissata anche per verificare la volontà delle parti e per verificare che gli accordi presi non risultino contrari agli interessi dei figli. Valutazione che però la corte ha omesso.
  • Con il secondo contesta l'omessa pronuncia "sulla dedotta assenza del presupposto di una domanda congiunta".
  • Con il terzo invece fa presente, tra l'altro, che difetta il consenso agli accordi di divorzio perché costituendosi con un nuovo difensore lo ha negato, inoltre nel corso dell'udienza del 14 aprile 2018 entrambi i coniugi hanno manifestato la volontà di modificare le condizioni del divorzio revocando il consenso prestato in precedenza.

La revoca del consenso di uno dei coniugi non rende irrevocabile la domanda

[Torna su]

La Corte di Cassazione, pronunciandosi con l'ordinanza n. 19348/2021, rigetta il ricorso ritenendo il primo motivo inammissibile perché fa riferimento a un vizio che il ricorrente non ha fatto valere in sede di appello. In ogni caso lo stesso non solo non è pertinente, ma è anche del tutto generico perché "si limita a lamentare il mancato esame di una questione che non ha posto e di cui pure non prospetta il contenuto" che riguarda i figli maggiorenni e la loro autosufficienza.

Manifestamente infondato invece il secondo motivo, in quanto la Corte di Appello ha esaminato la censura concludendo che "il consenso prestato con la proposizione del ricorso congiunto, non fosse revocabile da uno solo dei coniugi, così conformandosi puntualmente alla giurisprudenza di legittimità."

La revoca del consenso di uno dei coniugi al ricorso congiunto di divorzio non produce infatti l'improcedibilità della domanda in quanto la stessa non impedisce al Tribunale di effettuare il controllo a cui è tenuto sulla sussistenza dei presupposti per la pronuncia di divorzio, in quanto il ricorso, proprio perché congiunto, esprime la volontà di entrambi ed esclude la possibilità per uno dei due di avere ripensamenti. La domanda infatti è comune e paritetica e alla stessa possono rinunciare solo entrambi i coniugi.

Inammissibile infine il terzo motivo nella parte in cui ribadisce la revoca del consenso, per le ragioni già chiarite nel rigettare il secondo motivo. Oscuro, generico e inammissibile appare infine per le altre questioni poste dal ricorrente.

Leggi anche Divorzio: il dietrofront del coniuge non blocca il procedimento

Scarica pdf Cassazione n. 19348/2021

Foto: 123rf.com
Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: