La Corte di Cassazione ribadisce che ai figli maggiorenni e già avviati a una professione non spetta l'assegno di mantenimento

Assegno di mantenimento figlia maggiorenne

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Non ha diritto all'assegno di mantenimento la figlia già avviata all'esercizio della professione di avvocato che ha uno studio legale in locazione, è titolare di una ditta individuale e risulta proprietaria di due auto di livello. Questo quanto sancito dalla Cassazione nella sentenza n. 11472/2021 (sotto allegata) nel respingere il ricorso di una ex moglie e di una figlia contro la sentenza d'Appello che ha revocato loro l'assegno di mantenimento dell'ex marito.

La Corte d'Appello, pronunciandosi in un giudizio di divorzio, riforma in parte la sentenza di primo grado ponendo a carico del padre l'obbligo di corrispondere direttamente a una figlia l'assegno mensile di 400 euro e revocando il mantenimento disposto in favore della ex moglie e dell'altra figlia, ormai maggiorenne e autosufficiente, convivente con la madre, assegnataria della casa coniuge.

Situazione economica richiedenti

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La ex moglie e la figlia penalizzata dalla sentenza ricorrono in Cassazione sollevando due motivi.

  • Con il primo contestano la mancata assegnazione dell'assegno di mantenimento in favore della moglie conseguente alla mancata valutazione da parte del giudice delle condizioni economiche della donna.
  • Con il secondo invece fanno presente che il giudice ha errato nel considerare autosufficiente la figlia maggiorenne solo perché abilitata all'esercizio della professione forense. La stessa infatti non aveva ancora raggiunto la propria indipendenza economica, per cui, come l'altra figlia, non può essere considerata autonoma dal punto di vista economico e ha quindi diritto al mantenimento del padre.

Alla figlia avvocato con attività avviata niente mantenimento

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La Corte di Cassazione adita però respinge il ricorso di mamma e figlia perché infondato.

Come motivato adeguatamente dal giudice di merito l'assegno divorzile in favore della ex moglie è stato revocato perché la stessa, cuoca, ha redditi accertati e dichiarati di 10.074 euro annui a fronte dei 24.800,00 euro del marito.

Ricorda la Cassazione che la SU n. 182877/2018, ai fini della spettanza dell'assegno divorzile in favore del coniuge, stabilisce che prima di tutto è necessario accertare l'inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente, alla luce di una valutazione comparativa dei redditi di entrambi e che la finalità della misura in ogni caso non è di ripristinare lo stesso tenore di vita goduto durante il matrimonio, quanto piuttosto di riconoscere all'ex coniuge più debole il contributo fornito alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale.

Infondato anche il motivo di ricorso sollevato dalla figlia. Dal materiale probatorio è emerso che la stessa, avvocato abilitato, è titolare di una ditta individuale, con un studio legale in locazione ed è proprietaria di due autovetture di un certo livello come un'Audi A2 e una Mercedes Classe A.

Il ricorso deve quindi essere spinto, con condanna delle due ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità.

Niente mantenimento ai figli laureati che non si danno da fare

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Dei figli abilitati alla professione di avvocato che chiedono il mantenimento ai genitori la Cassazione e i giudici di merito si sono occupati in diverse occasioni.

Con l'ordinanza n. 5088/2018 la Cassazione ha chiarito che nel momento in cui un figlio si laurea e si abilita all'esercizio della professione, occorre accertare, ai fini del riconoscimento del mantenimento in suo favore, che il mancato raggiungimento dell'autonomia economica non sia il frutto d'inerzia colpevole. Il diritto al mantenimento è giustificabile infatti solo nei limiti del tempo occorrente e necessario, nella media, ad inserirsi nel mondo del lavoro, non certo vita natural durante.

Più creativo il contenuto del decreto n. 301/2020 del Tribunale di Firenze, che ha negato il mantenimento a un avvocato di 35 anni che dopo essere stato bocciato a diversi concorsi è tornato a vivere con la madre perché non riusciva a mantenersi da solo. Per il giudice non è giustificabile l'inerzia del ragazzo, perché mentre cercava di costruire la sua professione ben avrebbe potuto accettare anche lavori precari per non pesare troppo sui genitori.

Stessa linea interpretativa quella seguita dalla Cassazione n. 29779/2020, che ha stigmatizzato l'inerzia del giovane che invece di aspettare il lavoro perfetto e in linea con il suo percorso di studi ben avrebbe potuto adoperarsi per cercare un impiego in base alle opportunità offerte dal mercato, magari anche ridimensionando le proprie aspirazioni personali.

Scarica pdf Cassazione n. 11472/2021

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