- Superamento dei limiti di velocità rilevato con autovelox
- Contestazioni sul funzionamento dell'autovelox e sulla segnaletica
- Verbale installazione e uso assente e mancata contestazione dei rilievi sulla segnaletica
Superamento dei limiti di velocità rilevato con autovelox
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Il GDP di Alessandria, con la sentenza n. 241/2021 (sotto allegata) accoglie il ricorso di un conducente, difeso dalla GloboConsumatori Onlus perché la PA non ha prodotto i documenti dai quali si evince il corretto funzionamento dell'apparecchio e perché non ha contestato specificamente i rilievi sollevati dal ricorrente sulla segnaletica che deve avvertire l'utente della presenza degli apparecchi di rilevamento della velocità. Vediamo cosa è successo.
Il L.R di una società, proprietaria del veicolo con il quale sarebbe stata commessa l'infrazione, ricorre nei confronti della Prefettura di Alessandria chiedendo al GDP di accogliere il ricorso con cui chiede l'annullamento e l'archiviazione del verbale e della conseguente ordinanza prefettizia, con riconoscimento delle spese del procedimento o di quanto ritenuto di giustizia e, in caso di rigetto, l'applicazione della sanzione nel minimo edittale. Richieste a cui il resistente si oppone, ritenendole infondate e pretestuose.
Il ricorrente si oppone in particolare al verbale con cui gli è stato contestato il superamento dei limiti di velocità in quanto, in un tratto di strada in cui vige il limite dei 50 km orari, avrebbe tenuto un'andatura di 75 km orari.
Contestazioni sul funzionamento dell'autovelox e sulla segnaletica
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Il ricorrente contesta l'errata indicazione del numero di targa del veicolo nell'ordinanza, la mancata omologazione dell'apparecchiatura utilizzata per il rilevamento della velocità e fa presente che la taratura annuale deve essere effettuata dai laboratori dell'ente certificatore Accredia, non potendo essere effettuata dalla ditta che produce o distribuisce l'autovelox.
Costui specifica poi la differenza tra omologazione e approvazione, contesta l'idoneità della prova fotografica e mette in evidenza che il verbale non riporta la distanza delle segnalazioni stradali verticali stradali di preavviso dell'apparecchiatura, da porre a un chilometro dal limite di velocità. Chiede quindi la produzione di tutta una serie di documenti essenziali per verificare l'utilizzo legale dell'autovelox e fa presente, in base a precise citazioni giurisprudenziali, che "tali apparecchiature non possono funzionare in automatico ma che sia necessaria la presenza della Polizia Locale che contesti immediatamente l'infrazione commessa, e se l'impianto non è di proprietà diretta dell'ente accertatore, deve essere prodotta la dichiarazione che le fotografie sono state stampate alla visione di un agente della polizia stessa, richiedendo la documentazione attestante i requisiti minimi che legittimano la presenza dell'autovelox (…)."
Per il ricorrente all'udienza compare la Globo Consumatori, mentre nessuno compare per la Prefettura che però fa pervenire comparsa di risposta corredata da documentazione sugli autovelox.
Verbale installazione e uso assente e mancata contestazione dei rilievi sulla segnaletica
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Il Giudice di Pace, dopo aver precisato che l'errore relativo al numero di targa indicato nell'ordinanza e segnalato dal ricorrente consiste in un mero errore materiale, considerato che nel verbale di contestazione esso è indicato correttamente, scende nel merito della vicenda, motivando l'accoglimento del ricorso nei termini che seguono.
Il GDP fa presente che la legge n. 168/2002 ha previsto la possibilità di controllare strade extraurbane, autostrade e strade specificamente con dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, per il rilevamento a distanza della violazione dei limiti di velocità e di sorpasso. Violazioni che vengono documentate con sistemi fotografici di ripresa video o sistemi analoghi, nel rispetto della riservatezza personale e che permettono di accertare lo svolgimento concreto dei fatti, i dati d'immatricolazione del veicolo e il responsabile.
Come previsto dall'art. 4 comma 1 lett b) del DL n. 151/2003 la contestazione immediata dell'infrazione non è necessaria in determinate ipotesi e agli interessati sono notificati gli estremi della violazione con indicazioni dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata. Notificazione che avviene tramite personale apposito o a mezzo posta.
Nel caso di specie il rilevamento della velocità è stato effettuato con un apparecchio in postazione mobile non automatico, dopo domanda di estensione dell'omologazione.
Tutti gli strumenti per misurare la velocità devono essere approvati dal Ministero competente e quando si tratta di sanzioni per eccesso di velocità, l'omessa indicazione nel verbale delle caratteristiche dell'apparecchiatura non comporta l'invalidità dell'accertamento "tuttavia la contestazione dell'idoneità della fonte di prova (in sede di opposizione ai sensi dell'art. 205 CdS) sottopone la PA all'onere di integrare la documentazione sul punto al fine di rendere inoppugnabile la rilevazione."
Nel caso di specie l'apparecchiatura impiegata per la rilevazione è stata sottoposta a verifica delle funzionalità iniziale periodica e la PA l'ha provata con deposito della relativa documentazione, senza però depositare il processo verbale d'installazione e uso.
La Cassazione ha precisato che quando in un ricorso si contesta l'affidabilità dell'apparecchio il giudice deve accertare se le verifiche periodiche sono state effettuate in quanto l'annotazione effettuata dai verbalizzanti non è coperta da fede privilegiata. Nel caso di specie la PA non ha prodotto documentazione in grado di dimostrare la verifica del funzionamento dell'apparecchio.
Sulla contestazione relativa al preavviso con apposita segnaletica dell'apparecchio il Gdp chiarisce invece che non ci sono per legge misure fisse da rispettare, in quanto si stabilisce genericamente che "la distanza deve essere adeguata in relazione alla velocità locale predominante". Sul punto poi fornisce tutta una serie di precisazioni normative e giurisprudenziali alla luce delle quali ammette i fatti allegati dal ricorrente sulla leggibilità in quanto non contestati dalla Prefettura, la cui comparsa, assai generica, non risponde sul punto, ma si limita a dire che la segnaletica nel caso di specie era presente.
Si ringrazia la Globoconsumatori Onlus per l'invio del provvedimento
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Scarica pdf GDP Alessandria sentenza n. 241/2021• Foto: 123rf.com