Per la Cassazione scatta il furto in abitazione per la ex che entra nella casa coniugale e porta via un TV, dei tappeti e un tavolino acquistati dal marito prima del matrimonio

Furto in abitazione sottrarre all'ex TV, tavolino e tappeti

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Furto in abitazione e non sottrazione di beni comuni, il reato da contestare e per cui condannare la ex moglie, che porta via dalla casa coniugale un TV, un tavolino e dei tappeti che il marito aveva acquistato personalmente prima del matrimonio. Queste le precisazioni e le conclusioni a cui è giunta la Cassazione nella sentenza n. 10148/2021 (sotto allegata), dietro ricorso dell'imputata nella seguente vicenda giudiziaria.

Condannata per furto in abitazione la ex moglie

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La Corte d'Appello, riformando in parte la sentenza di primo grado, dichiara di non doversi procedere nei confronti dell'imputata per intervenuta prescrizione. Conferma però la decisione nella parte restante in cui il Tribunale ha ritenuto l'imputata responsabile della commissione dei reati di percosse (581 c.p), furto in abitazione (art. 624 bis c.p) e danneggiamento (art 635 c.p). Rideterminata quindi la pena in 9 mesi di reclusione, 400 euro di multa e confermate le statuizioni civili.

Furto o sottrazione di cose comuni?

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L'imputata impugna la sentenza di fronte alla Cassazione, lamentando la mancata motivazione e l'erronea qualificazione giuridica dei fatti contestati. La donna ritiene infatti che la stessa sia responsabile di quanto contemplato dall'art 627 c.p che prevede la sottrazione di cose comuni. Fattispecie che tra l'altro è stata depenalizzata e che così dispone: "Il comproprietario, socio o coerede che, per procurare a sé o ad altri un profitto, si impossessa della cosa comune, sottraendola a chi la detiene, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni o con la multa da euro 20 a euro 206. Non è punibile chi commette il fatto su cose fungibili, se il valore di esse non eccede la quota a lui spettante."

Conclusioni a cui la donna giunge rifacendoci alla fattispecie contemplata dall'art. 219 del codice civile, che prevede una presunzione di appartenenza comune ai due coniugi dei beni in relazione ai quali non si è in grado di dimostrare la proprietà esclusiva. Detta norma, inserita nella sezione del codice dedicato alla separazione dei beni prevede infatti che: "l coniuge può provare con ogni mezzo nei confronti dell'altro la proprietà esclusiva di un bene. I beni di cui nessuno dei coniugi può dimostrare la proprietà esclusiva sono di proprietà indivisa per pari quota di entrambi i coniugi."

Furto portare via al marito beni che ha acquistato prima del matrimonio

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La Cassazione però non si fa convincere dalla tesi della difesa e dichiara il ricorso inammissibile stante l'infondatezza del motivo di doglianza sollevato.

Come si legge nella sentenza d'appello, in sede istruttoria è stata raggiunta la prova relativa alla commissione del reato di furto in abitazione. L'imputata infatti si è impossessata di alcuni beni come un televisore, alcuni tappeti e un tavolino, che erano stati acquistati dalla persona offesa prima delle nozze.

L'attendibilità della testimonianza del soggetto derubato esclude che nel caso di specie ricorra un illecito penale diverso. Inconferente il richiamo all'art. 627 c.p. abrogato dal dlgs n. 7/2016. Corretta quindi la qualificazione giuridica della condotta dell'imputata come furto in abitazione.

La Cassazione ribadisce inoltre come sia pacifico che il ricorso per Cassazione, quando fondato su motivi che riproducono quelli già avanzati in appello e già ritenuti infondati, debba essere respinto perché trattasi di doglianze prive del requisito di specificità.

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Scarica pdf Cassazione n. 10148/2021

Foto: 123rf.com
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