Per la Consulta è infondata la questione d'incostituzionalità della norma che prevede il patrocinio gratuito per le vittime di violenza sessuale a prescindere dal reddito

Il gratuito patrocinio può prescindere dal reddito?

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Non è incostituzionale la norma che dispone il gratuito patrocinio in favore delle vittime di reati sessuali indipendentemente dal loro reddito. Insindacabile la scelta del legislatore finalizzata a sostenere le vittime di questi illeciti penali per incoraggiarle a denunciarli.

Queste le conclusioni della Corte Costituzionale espresse nella sentenza n. 1/2021 (sotto allegata) sul giudizio intrapreso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Tivoli, che ha sollevato questione di legittimità costituzionale in relazione agli articoli 3 e 24, terzo comma, della Costituzione, dell'art. 76, comma 4-ter, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, che contiene il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, nella parte in cui, come interpretato dalla Cassazione "determina l'automatica ammissione al patrocinio a spese dello Stato

della persona offesa dai reati, indicati nella norma medesima, di cui agli artt. 572, 583-bis, 609-bis, 609-quater, 609-octies e 612-bis, nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli artt. 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-quinquies e 609-undecies del codicepenale, a prescindere dai limiti di reddito di cui al precedente comma l e senza riservare alcuno spazio di apprezzamento e discrezionalità valutativa al giudice."

Per il Giudice la disposizione viola il principio di uguaglianza e contrasta con l'affermazione contenuta nell'art. 24 della Costituzione, la quale dispone che "Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione."

Necessario contemperare il diritto di difesa con il contenimento della spesa

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Il remittente fa presente inoltre come "nella giurisprudenza costituzionale al riguardo, è frequente il riferimento al generale obbiettivo di limitare le spese giudiziali, ritenendo cruciale, in tema di patrocinio a spese dello Stato, l'individuazione di un punto di equilibrio tra garanzia del diritto di difesa per i non abbienti e necessità di contenimento della spesa pubblica in materia di giustizia."

Il patrocinio gratuito per le vittime di reati sessuali è una scelta politica insindacabile

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La Corte Costituzionale con la sentenza n. 1 del 2021, si sofferma in particolare sulla questione della sindacabilità delle scelte del legislatore chiarendo, in merito a quanto dispone l'art. 76 comma 4-ter del d.P.R. n. 115/2002, che riconosce il patrocinio a spese dello stato alle vittime di reati sessuali a prescindere dalla loro situazione reddituale che "La scelta effettuata con la disposizione in esame (…) rientra nella piena discrezionalità del legislatore e non appare né irragionevole né lesiva del principio di parità di trattamento, considerata la vulnerabilità delle vittime dei reati indicati dalla norma medesima oltre che le esigenze di garantire al massimo il venire alla luce di tali reati."

Negli ultimi anni infatti il legislatore ha prestato maggiore attenzione ai reati di natura sessuale perpetrati in danno di donne e bambini. La previsione del patrocinio gratuito in favore delle vittime rientra infatti nel più ampio disegno di fornire alle stesse un maggior supporto per incoraggiarle a denunciare, favorendo in questo modo l'emersione e l'accertamento di questi illeciti penali.

La Corte ricorda come nel preambolo del decreto-legge n. 111/2009, che ha dettato misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori, si richiami "la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre misure per assicurare una maggiore tutela della sicurezza della collettività, a fronte dell'allarmante crescita degli episodi collegati alla violenza sessuale, attraverso un sistema di norme finalizzate al contrasto di tali fenomeni e ad una più concreta tutela delle vittime dei suddetti reati."

Una decisione quindi di natura politica quella di sostenere le vittime dei reati sessuali, fornendo loro un aiuto "concreto" per incoraggiarle a diventare parti attive del processo di emersione di questi illeciti. Valutazione che la Consulta considera ragionevole e non frutto di esercizio della propria discrezionalità da parte del legislatore.

Senza dimenticare che anche in altri casi il legislatore ha riconosciuto il patrocinio gratuito a prescindere dalle condizioni reddituali, ne rappresenta un esempio il procedimento di espulsione dello straniero. In assenza di arbitrarietà e irrazionalità la norma non viola quindi il principio di uguaglianza.

Per quanto riguarda invece l'asserita violazione del principio che si preoccupa di garantire il diritto di difesa ai meno abbienti la Consulta precisa che non può essere strumentalizzato e interpretato in senso negativo, al fine d'impedire al legislatore di garantire il libero accesso al gratuito patrocinio anche a chi può permettersi di sostenere le spese di giustizia, se la finalità è quella di presidiare altri valori costituzionalmente garantiti.

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Scarica pdf Corte Costituzionale sentenza n. 1/2021

Foto: 123rf.com
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