Per la Cassazione la relativa istanza, per essere accolta dal giudice, necessita solo dei requisiti di cui all'art. 79, comma 1, lettere a) e b), T.U.S.G.

di Valeria Zeppilli - Le vittime di stalking possono accedere al gratuito patrocinio anche se non presentano la dichiarazione sostitutiva che attesta i loro redditi e la stessa regola vale per chi ha subito maltrattamenti in famiglia o violenza sessuale.

La quarta sezione penale della Corte di cassazione, con sentenza numero 13497/2017 depositata il 20 marzo (qui sotto allegata) ha infatti precisato che l'istanza di ammissione alla difesa a spese dello Stato, per essere accolta dal giudice, necessita solo dei requisiti previsti dalle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 79 T.U.S.G., ovverosia: la richiesta di ammissione al patrocinio e l'indicazione del processo cui si riferisce, se già pendente, e le generalità dell'interessato e dei componenti la famiglia anagrafica, unitamente ai rispettivi codici fiscali.

Il comma 4-ter dell'articolo 76 del predetto testo unico, del resto, permette l'ammissione delle vittime dei predetti reati al gratuito patrocinio a spese dello Stato anche in deroga ai limiti di reddito altrimenti previsti. Tale beneficio è riconosciuto, più precisamente, alle persone offese dai reati di cui agli articoli 572, 583-bis, 609-bis, 609-quater, 609-octies e 612-bis nonché, se minori, dai reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale.

In altre parole, per la Corte di cassazione, in assenza di una disposizione legislativa espressa, il giudice ha l'obbligo (e non la facoltà) di concedere l'ammissione al gratuito patrocinio anche se il richiedente non ha allegato la dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale attesta la sussistenza delle condizioni di reddito in generale richieste per godere di tale beneficio: il predetto comma 4-ter, infatti, non subordina il diritto in parola al possesso di redditi contenuti entro limiti massimi, "sicché la produzione di tale attestato s'appalesa del tutto superflua e, perciò, la sua mancanza è inidonea a fondare una pronuncia di rigetto".

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Corte di cassazione testo sentenza numero 13497/2017
Valeria Zeppilli

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