L'art. 76 comma 4-ter del DPR n. 115/2002 prevede l'ammissione al patrocinio gratuito alle vittime di atti persecutori: la finalità dell'istituto, in questi casi, è d'incentivare le denunce e far emergere la verità

Vittime di stalking e gratuito patrocinio

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La vittima di stalking ha diritto ad essere ammessa al patrocinio gratuito a prescindere dai limiti reddituali. L'art. 76 comma 4 - ter del DPR 115/2002 elenca tutta una serie di reati, tra cui gli atti persecutori di cui all'art. 612 bis c.p., che beneficiano dell'ammissione al patrocinio gratuito a prescindere dall'entità reddituale della vittima. Tale previsione legislativa è stata introdotta con la finalità d'incentivare le denunce e far emergere la verità. Questo quanto chiarito dalla Cassazione della sentenza n. 16272/2022 (sotto allegata).

Rigetto domanda di ammissione al patrocinio gratuito

La parte civile costituitasi nel procedimento penale intrapreso per il reato di stalking di cui all'art. 612 bis c.p vede rigettarsi la richiesta di ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato.

Alle vittime di stalking le spese legali le paga lo Stato

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Decisione che viene impugnata innanzi alla Corte di Cassazione per lamentare la violazione degli articoli 75, 76, 79 e 112 del DPR n. 115/2002 e illogicità del provvedimento impugnato.

Nel ricorso la ricorrente ricorda la vicenda per la quale è stato instaurato nei confronti del soggetto che l'ha perseguitata, un procedimento penale con l'accusa di atti persecutori.

Ricorda inoltre che dopo la denuncia la stessa ha inoltrato richiesta per essere ammessa al patrocinio gratuito a spese delle Stato, che in relazione a questo reato, non richiede limiti reddituali da rispettare. Richiesta che però è stata rigettata sulla base di una illogica e illegittima applicazione delle norme. Il difensore ricorda infatti che l'art. 76 prevede la possibilità di ammissione al patrocinio gratuito a spese dello Stato, a prescindere dal reddito, alle vittime di determinati reati, tra i quali figura quello di atti persecutori di cui all'art. 612 bis c.p.

In questo caso di conseguenza i soli requisiti per l'ammissione della domanda consistono nella produzione dei nominativi dei componenti del nucleo familiare del richiedente e dei relativi codici fiscali, non occorrendo, come invece richiesto dalla Corte di Appello anche l'ISEE relativa alla situazione reddituale dell'istante.

Corte Costituzionale e Cassazione hanno ribadito in diverse occasioni che il gratuito patrocinio viene garantito alle vittime di certi reati per incentivare le denunce.

Il gratuito patrocinio serve a incentivare le denunce

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La Cassazione accoglie il ricorso presentato dalla persona offesa perché fondato.

Gli Ermellini ricordano che la Corte Costituzionale, in relazione al patrocinio gratuito a spese dello Stato, ha riconosciuto ampia discrezionalità al legislatore in materia e nel momento in cui lo stesso ha deciso di riconoscere l'accesso a questo istituto alle vittime di certi reati non ha preso una decisione irragionevole o arbitraria, ma ha voluto mettere a disposizione delle vittime uno strumento in grado di incentivare le denunce e l'emersione della verità.

Una decisione di questo tipo ha un valore di tipo politico criminale, senza lesione alcuna del principio di parità di trattamento. In casi come quello di specie l'istituto del patrocinio gratuito non è legato a una situazione di non abbienza, ma alla condizione di particolare vulnerabilità della vittima.

La Cassazione ribadisce quindi il principio, a cui il giudice del rinvio dovrà adeguarsi, ossia che "in tema di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 76, co. 4 - ter DPR 30 maggio 2002 n. 115, la persona offesa da uno dei reati ivi elencati può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dallo stesso articolo."

Non occorre quindi in detti casi, come invece richiesto dalla Corte di Appello, la produzione di:

  • una dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione;
  • copia dei documenti di riconoscimento dei membri del nucleo familiare del richiedente;
  • l'autocertificazione che attesti l'iscrizione del difensore nel registro del gratuito patrocinio, in quanto trattasi di un elenco pubblico verificabile dal giudice;
  • l'attestazione ISEE della richiedente, anche perché nei casi in cui il reddito rileva ai fini della ammissione al patrocinio gratuito, occorre considerare anche i redditi percepiti in nero, quelli che derivano da attività illecite, quelli esenti e quelli infine soggetti a tassazione separata.

Leggi anche:

- Il reato di Stalking o atti persecutori

- Stalking: gratuito patrocinio a prescindere dal reddito

Scarica pdf Cassazione n. 16272-2022

Foto: 123rf.com
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