La Cassazione spiega che chi non mantiene moglie e figli dopo la separazione o il divorzio è sottoposto in alternativa alla reclusione o alla multa di cui all'art. 570 c.p.

Violazione obblighi familiari dopo separazione o divorzio

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La Cassazione con la sentenza n. 33165/2020 (sotto allegata) si trova a dover risolvere un problema interpretativo, già risolto dalle SU, che riguarda gli articoli 570 c.p. e il successivo art. 570 bis c.p. Richiamando l'autorevole precedente, la Cassazione chiarisce che le pene stabilite dall'art. 570 c.p. della multa e della reclusione devono essere applicate a chi commette il reato di cui all'articolo 570 bis c.p in via alternativa e non cumulativa.

La confusione ha inizio nel momento in cui il Tribunale condanna l'imputato alla pena di due mesi di reclusione per violazione dell'art. 570 bis c.p. ai sensi del quale "Le pene previste dall'articolo 570 si applicano al coniuge che si sottrae all'obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero vìola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli" . Al soggetto è stato infatti contestato di non aver provveduto a versare quanto stabilito dall'autorità giudiziaria per il mantenimento della figlia minore.

Multa e reclusione per l'imputato che non mantiene la figlia

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La Procura Generale presso la Corte d'Appello, in totale disaccordo con quanto deciso, impugna la sentenza di fronte alla Corte di Cassazione, ritenendo che il giudice avrebbe dovuto applicare anche la pena della multa.

Multa o reclusione in via alternativa per chi viola l'art. 570 bis c.p.

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La Cassazione però dichiara il ricorso inammissibile, precisando prima di tutto che il reato contestato all'imputato è quello contemplato dall'art. 570 bis c.p, che punisce chi viola gli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o divorzio, mentre il ricorrente menziona erroneamente l'art. 570 c.p. comma 2. n. 2) c.p., che prevede l'applicazione congiunta della pena della multa da centotre euro a milletrentadue euro e la pena della reclusione fino a un anno a chi "fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti."

La Corte precisa che il legislatore delegato, in attuazione della delega prevista dall'art. 1 comma 85, lett. q) della legge n. 103/2017, con il dlgs n. 21/2018 ha introdotto nell'ordinamento penale il principio della riserva di codice, per mantenere una certa organicità del sistema penale.

Per questo ha inserito nel codice penale l'art. 570 bis c.p. richiamando però le sanzioni previste dal precedente art. 570 c.p. Rinvio che ha sollevato però dubbi interpretativi perché il primo e il secondo comma dell'art. 570 c.p. prevedono sanzioni differenziate. Il primo comma la pena alternativa di multa o reclusione, il secondo comma invece l'applicazione congiunta di dette pene.

Per fortuna le SU n. 23866/2013 hanno risolto il dilemma interpretativo affermando che: "Nel reato di omessa corresponsione dell'assegno divorzile previsto dall'art. 12 sexies delle legge 1 dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 21 della legge 6 marzo 1987, n. 74, il generico rinvio, quoad poenam, all'art 570 cod. pen. deve intendersi riferito alle pene alternative previste dal comma primo di quest'ultima disposizione."

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