Per la Cassazione, chi è separato, anche solo di fatto e vive in un'abitazione, mentre moglie e figlia in un'altra non ha diritto all'esenzione ICI

ICI non dovuta: la separazione non pregiudica l'agevolazione

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Con l'ordinanza n. 21611/2020 (sotto allegata) la Corte di Cassazione ribadisce il principio secondo cui, per beneficiare dell'esenzione ICI sulla prima casa è necessario che la stessa costituisca dimora abituale del contribuente e del suo nucleo familiare. Non può essere concessa quindi se marito e moglie abitano in due immobili diversi, ma perché la Corte ha sentito la necessità di ribadire il concetto.

Il caso portato alla sua attenzione ha inizio quando un contribuente impugna un avviso di accertamento con cui il Comune gli richiede il pagamento dell'ICI 2008 relativa all'unità immobiliare di sua proprietà. Domanda a cui risponde eccependo la prescrizione e affermando di avere diritto all'agevolazione per la prima casa.

Il ricorso del contribuente viene accolto in primo grado, ma il Comune appella la decisione innanzi alla CTR, che conferma la sentenza di primo grado. Per la Commissione infatti l'abitazione del contribuente e quella della moglie, da cui si è separato, anche se non formalmente, costituiscono due abitazioni principali distinte, situazione che non pregiudica il diritto del contribuente all'agevolazione per la prima casa.

Niente agevolazioni prima casa se il contribuente non abita con moglie e figlia

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Il Comune soccombente però non accetta la decisione e ricorre in Cassazione sollevando due motivi.

  • Con il primo lamenta la violazione e la falsa applicazione dell'art. 8 comma 2 del dlgs n. 504/1992 applicabile ratione temporis e dell'art. 2967 c.c. Per il Comune la CTR erra nel fondare la propria decisione su una separazione di fatto, tra l'altro non dedotta dal contribuente, ritenendo che l'agevolazione prima casa sia applicabile anche qualora il nucleo familiare sia diviso in due abitazioni. L'art 8 richiede infatti, ai fini dell'agevolazione, che il contribuente risieda nell'immobile con i suoi familiari, condizione insussistente nel caso di specie, visto che il marito abita in una casa e moglie e figlia in un'altra.
  • Con il secondo contesta come la CTR abbia fondato la propria decisione su un fatto non dedotto dal contribuente, ossia la separazione dalla moglie non ancora formalizzata.

Per godere dell'esenzione il contribuente deve vivere con il nucleo familiare

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La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 21611/2020 (sotto allegata) accoglie il ricorso perché fondato, dopo l'esame congiunto dei due motivi.

Prima di tutto gli Ermellini precisano di voler dare continuità a un principio già affermato, secondo il quale, ai fini della detrazione ICI "occorre che il contribuente provi che l'abitazione costituisce dimora abituale non solo propria, ma anche dei suoi familiari, non potendo sorgere il diritto alla detrazione ove tale requisito sia riscontrabile solo per il medesimo."

Errato poi il giudizio di irrilevanza della CTR sulla presunta separazione di fatto, basata sulla tesi del ricorrente secondo cui, richiedendo la necessaria coabitazione, le coppie di fatto verrebbero discriminate perché non potendo formalizzare la loro posizione dovrebbero essere libere di decidere di mantenere formalmente due abitazioni distinte, senza per questo perdere l'agevolazione. Tesi assai contraddittoria in quanto per la Corte non ha senso parlare di convivenza e poi ammettere che i componenti della coppia, seppur di fatto, vivano in abitazioni distinte. Del resto la tutela della convivenza more uxorio è accordata proprio per la somiglianza con l'istituto del matrimonio. In ogni caso occorre concentrare l'attenzione su quanto prevede la norma ai fini dell'agevolazione, ossia che nell'abitazione principale il contribuente debba vivere insieme ai suoi familiari.

Scarica pdf Cassazione n. 21611/2020

Foto: 123rf.com
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