Una croce di legno se usata in un contesto di aggressione e in via momentanea deve considerarsi un'arma che aggrava pertanto il reato di lesioni

Condanna per reato di lesioni aggravate

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Per la Cassazione n. 16953/2020 (sotto allegata) una croce di legno, se usata come randello per colpire un uomo è un'arma che aggrava quindi il reato di lesioni. Non importa se rinvenuta per caso sul luogo e non portata fuori dall'abitazione o dalle appartenenze della stessa. Sentenza questa, che chiude la vicenda processuale che si va ad illustrare.

La Corte d'Appello, riformando parzialmente la sentenza di primo grado, dichiara di non doversi procedere nei confronti di due imputati, in relazione agli illeciti di danneggiamento (art. 685 c.p), e percosse (art. 581) commessi in concorso e con l'aggravante della minorata difesa (art. 61 c.p. n. 5) della persona offesa in quanto estinti per prescrizione. Assolti invece per le ingiurie perché non più previsto dalla legge come reato. Rideterminata la pena per le lesioni personali aggravate in concorso.

La croce di legno è arma impropria?

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Ricorrono in Cassazione i due imputati con diversi difensori. Per l'argomento che qui interessa trattare, tra i vari motivi del ricorso, il difensore dell'imputato D.C. con il sesto motivo denuncia violazione di legge, manifesta illogicità della motivazione e travisamento della prova in relazione alla configurabilità dell'aggravante dell'utilizzo di armi. Nel caso di specie per il difensore tale aggravante non sussiste perché i due imputati avrebbero utilizzato come randello una croce di legno, che non può essere qualificata come un'arma impropria. Per essere definita impropria infatti un'arma deve essere portata fuori dall'abitazione con l'intenzione di ledere l'altrui incolumità fisica, mentre nel caso specifico la croce si trovava per puro caso sul posto.

Motivo sollevato anche da uno dei legali del secondo imputato B.G, il quale rileva come l'aggravante dell'uso dell'arma, in ogni caso, non è addebitabile al suo assistito perché ai sensi dell'art 59 c.p. il concorrente dovrebbe conoscere o avere la possibilità di conoscere detta circostanza.

La croce di legno usata in un contesto di aggressione è un'arma

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La Corte di Cassazione con la sentenza n. 16953/2020 dichiara inammissibili i ricorsi presentati dagli imputati e sul motivo che fa riferimento alla qualificazione della croce di legno come arma ha modo di precisare che risulta manifestamente infondato in quanto: "Questa Corte ha avuto già modo di affermare che, in tema di lesioni personali volontarie, ricorre la circostanza aggravante dell'uso di uno strumento atto ad offendere di cui all'art. 585, comma secondo, n. 2, cod. pen., laddove la condotta lesiva sia in concreto realizzata adoperando qualsiasi oggetto, anche di uso comune e privo di apparente idoneità all'offesa (...). Ne consegue che anche una croce lignea, se usata - come nella specie - in un contesto aggressivo, costituisce arma impropria ai fini dell'applicazione dell'aggravante in esame. D'altronde non rileva affatto che si tratti di un uso momentaneo od occasionale dello strumento atto ad offendere, poiché per la configurabilità della suddetta aggravante non si richiede che concorra la contravvenzione di cui all'art. 4 della legge n. 110 del 1975 (…)" che sanziona chi porta armi atte a offendere fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa senza la specifica autorizzazione.

Nuovo e in ogni caso infondato anche il rilievo mosso dal difensore dell'imputato concorrente in quanto "in tema di lesioni personali, l'aggravante di cui all'art. 585 cod. pen., dell'essere il fatto commesso con l'uso delle armi, ha natura oggettiva e, pertanto, si comunica anche ai concorrenti, non venendo in rilievo le circostanze soggettive indicate nell'art. 118 cod. pen."

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