"In tema di armi improprie, anche un bicchiere di vetro, utilizzato come corpo contundente in un contesto aggressivo, diventa strumento atto ad offendere ed è arma ai fini dell'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 585, comma secondo, c.p.".

A stabilirlo è la quinta sezione penale della Corte di Cassazione, nella sentenza n. 30786 dell'11 luglio scorso, in una fattispecie riguardante un uomo, imputato del reato di lesioni personali a danno di un carabiniere.

Avverso la sentenza della Corte d'Appello - che, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, dichiarava non doversi procedere in ordine al reato suddetto, escludendo la sussistenza delle circostanze aggravanti e dell'uso di un'arma per opporre resistenza a pubblico ufficiale, non potendo ritenersi tale un bicchiere non infranto - proponeva ricorso per cassazione il procuratore generale, rilevando violazione di legge in ordine alla ritenuta insussistenza dell'aggravante dell'utilizzo di arma, in relazione al reato di lesioni personali.

La S.C. ha ritenuto fondato il ricorso, ribadendo che "per arma impropria, deve intendersi qualsiasi oggetto, anche di uso comune e privo di apparente idoneità all'offesa, che sia in concreto utilizzato per procurare lesioni personali, giacché il porto dell'oggetto cessa di essere giustificato nel momento in cui viene meno il collegamento immediato con la sua funzione per essere utilizzato come arma".

Rinvenendo pertanto, nel caso di specie, l'utilizzo del bicchiere di vetro come corpo contundente e, dunque, mezzo idoneo ad offendere, ai fini dell'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 585, 2° comma, c.p., la Corte ha annullato la sentenza impugnata rinviando per nuovo esame. 


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