Omesso consenso informato: non basta l'eventualità di un rifiuto
Avv. Valeria Zeppilli |

Omesso consenso informato: non basta l'eventualità di un rifiuto

Per la Corte di cassazione, il risarcimento per omesso consenso informato non può basarsi sull'eventualità di un rifiuto dell'intervento

Il risarcimento del diritto all'autodeterminazione

Il diritto al risarcimento del danno in caso di omesso consenso informato può scattare anche quando il paziente, a seguito dell'intervento, abbia subito un pregiudizio alla salute ma non sia riuscito a dimostrare la responsabilità del medico.

In tal caso, infatti, a essere stata leso è il diritto all'autodeterminazione e tanto basta per determinare un'ipotesi di responsabilità medica.

Il rifiuto dell'intervento

Tuttavia, il diritto all'autodeterminazione non è sempre risarcibile, ma lo è solo quando il paziente riesca a dimostrare che, se fosse stato in possesso delle informazioni che non gli sono state fornite, avrebbe rifiutato l'intervento e, eventualmente, si sarebbe rivolto a un'altra struttura.

Infatti, come si legge nella sentenza numero 17322/2020 qui sotto allegata, "Il rifiuto del consenso alla pratica terapeutica rileva ... sul piano della causalità giuridica ex art. 1223 c.c. e cioè della relazione tra evento lesivo del diritto alla autodeterminazione - perfezionatosi con la condotta omissiva violativa dell'obbligo informativo preventivo - e conseguenze pregiudizievoli che da quello derivano secondo un nesso di regolarità causale".

L'eventualità non basta

Per i giudici, a tal fine non basta la mera eventualità che l'intervento sarebbe stato rifiutato o che il paziente si sarebbe rivolto a un'altra struttura se avesse ricevuto tutte le informazioni necessarie per prestare un consenso informato all'intervento.

Infatti, l'eventualità non è idonea a integrare il requisito del rifiuto ma quest'ultimo deve essere provato esattamente dal paziente, sebbene con ogni mezzo e, quindi, anche con il notorio, le massime di esperienza e le presunzioni.



Avv. Valeria Zeppilli

Avv. Valeria Zeppilli

Avvocato e dottore di ricerca in Scienze giuridiche, dal 2015 fa parte della redazione di Studio Cataldi – Il diritto quotidiano. Collabora con la cattedra di diritto del lavoro, diritto sindacale e diritto delle relazioni industriali dell'Università “G. D'Annunzio” di Chieti – Pescara.


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