La violazione del dovere di informare il paziente da parte del medico può dar luogo a diverse conseguenze, analizzate puntualmente dalla Cassazione

Omessa informazione e danno alla salute per colpa del medico

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Nell'ordinanza numero 17806/2020 qui sotto allegata, la Corte di cassazione si è interessata dell'omessa o insufficiente informazione del paziente da parte del medico, analizzando tutte le ipotesi che si possono configurare e i loro risvolti in termini risarcitori.

La prima fattispecie analizzata dai giudici è quella in cui vi sia stata un'omessa o insufficiente informazione circa un intervento a seguito del quale il paziente ha subito un danno alla salute per colpa del medico.

In tal caso, il risarcimento è limitato al danno alla salute (morale e relazionale) se il paziente, ove correttamente informato, avrebbe scelto comunque di sottoporsi all'intervento. Se invece il paziente avrebbe scelto di non sottoporvisi, il risarcimento non è limitato al danno alla salute ma comprende anche il danno da lesione del suo diritto all'autodeterminazione.

Omessa informazione e danno alla salute senza colpa del medico

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Un'altra ipotesi che si può verificare è quella dell'omessa informazione in relazione a un intervento in conseguenza del quale il paziente ha subito un danno alla salute a causa della condotta non colposa del medico.

Se il paziente avrebbe scelto di non sottoporvisi, il risarcimento è liquidato solo con riferimento alla lesione del diritto all'autodeterminazione mentre la lesione della salute va valutata tenendo conto dell'eventuale differenza tra il maggior danno biologico derivante dall'intervento e il preesistente stato patologico del paziente.

Omessa informazione e nessun danno alla salute del paziente

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Se, invece, il paziente non è stato informato circa un intervento che non gli ha cagionato alcun danno e al quale egli avrebbe scelto comunque di sottoporsi, lo stesso non ha diritto ad alcun risarcimento.

Impossibilità di accedere ad accertamenti più accurati

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Resta un'ultima rilevante ipotesi: quella in cui il paziente non è stato informato o è stato informato in maniera inadeguata o insufficiente e da tale omissione o inadeguatezza diagnostica non gli è derivato un danno alla salute, ma comunque non gli è stato possibile accedere ad accertamenti più accurati e attendibili.

In tal caso, egli può essere risarcito della lesione del suo diritto all'autodeterminazione solo se riesce a dimostrare che dalla omessa, inadeguata o insufficiente informazione gli siano derivati dei danni consistenti in una sofferenza soggettiva e nella contrazione della propria libertà di disporre di se stesso.

Scarica pdf ordinanza Cassazione numero 17806/2020
Valeria Zeppilli

Foto: 123rf.com
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