Il medico che dimentica di acquisire il consenso informato può subire conseguenze differenti a seconda della specifica doglianza del paziente

La diversa rilevanza della mancanza di consenso informato

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Nel campo della responsabilità medica, l'omessa acquisizione del consenso informato da parte del sanitario assume una diversa rilevanza a seconda che il paziente, che non abbia prestato il proprio consenso, deduca la violazione del diritto all'autodeterminazione o la lesione del proprio diritto alla salute.

La questione è stata di recente oggetto dell'attenzione della Corte di cassazione che, nell'ordinanza numero 24471/2020 qui sotto allegata, ha specificato quali conseguenze vengono in rilievo nell'uno e nell'altro caso, in particolare con riferimento al rapporto causale.

Consenso e diritto alla salute

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Se il paziente lamenta che il fatto di non aver prestato il proprio consenso informato abbia danneggiato il proprio diritto alla salute, come specificato dalla Corte, "l'incidenza eziologica del deficit informativo sul risultato pregiudizievole dell'atto terapeutico correttamente eseguito dipende dall'opzione che il paziente avrebbe esercitato se fosse stato adeguatamente informato".

Ciò posto, la causalità è rilevante solo in caso di presunto dissenso, dissenso che quindi il paziente è tenuto a dimostrare.

Consenso e autodeterminazione del paziente

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Se invece il paziente deduce in giudizio che l'omessa o insufficiente informazione preventiva abbia violato il proprio diritto all'autodeterminazione, la mancanza del medico si pone di per sé in una relazione causale diretta con la lesione dell'interesse del malato a valutare autonomamente i rischi e i benefici del trattamento sanitario.

In ogni caso, anche in tale ipotesi è indispensabile allegare gli eventuali pregiudizi subiti in aggiunta al danno alla salute, non potendosi confondere la lesione del diritto con le conseguenze pregiudizievoli concretamente derivanti da essa.

Omissione del medico e capacità plurioffensiva

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L'omissione del medico ha quindi un'astratta capacità plurioffensiva, che è idonea a ledere due diversi interessi sostanziali suscettibili di autonomo risarcimento. A tal fine, però, occorre fornire la prova che la lesione di ognuno di tali interessi abbia causato delle specifiche e distinte conseguenze dannose.

Scarica pdf ordinanza Cassazione numero 24471/2020
Valeria Zeppilli

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