Come si legge nella sentenza del tribunale di Bari, "al fine di poter ravvisare la sussistenza del nesso causale tra la lesione del diritto all'autodeterminazione del paziente (realizzatosi mediante l'omessa informazione da parte del medico) e lesione della salute per le incolpevoli conseguenze negative dell'intervento, deve potersi affermare che il paziente avrebbe rifiutato l'intervento ove fosse stato compiutamente informato , giacché, altrimenti, la condotta positiva omessa dal medico (informazione, ai fini dell'acquisizione di un consapevole consenso ) non avrebbe comunque evitato l'evento infausto (lesione della salute)".
In altri termini, si legge in sentenza, "la risarcibilità del danno da lesione della salute che si verifichi per le non imprevedibili conseguenze dell'intervento chirurgico correttamente eseguito "secundum legem artis", ma tuttavia effettuato senza la preventiva informazione del paziente circa i suoi possibili effetti pregiudizievoli, e, dunque, senza un consenso consapevolmente prestato, necessariamente presuppone l'accertamento che il medesimo paziente, quel determinato intervento, avrebbe rifiutato se fosse stato adeguatamente informato".
Un'altra sentenza, questa volta della terza sezione civile della cassazione (la numero 16394/2010), infine chiarito che "la sussistenza del nesso eziologico va indagata non solo in relazione al rapporto di consequenzialità tra intervento terapeutico e pregiudizio della salute, ma - ove sia allegata la violazione del consenso informato - anche in relazione al rapporto tra attività omissiva del medico, per non aver informato il paziente ed esecuzione dell'intervento, tenendo presente che il diritto all'autodeterminazione è diverso dal diritto alla salute".