La Corte di cassazione analizza i danni che il medico può essere chiamato a risarcire in caso di violazione del dovere di informazione

di Valeria Zeppilli - Anche l'esecuzione a opera d'arte di un intervento medico-chirurgico che non abbia prodotto i risultati sperati può essere fonte di responsabilità per il sanitario. Infatti se il paziente non ha ricevuto un'adeguata informazione circa i possibili effetti pregiudizievoli non imprevedibili dell'intervento e riesce a dimostrare che, se fosse stato informato, avrebbe rifiutato di sottoporvisi, il medico deve risarcire il danno alla salute.

L'argomento è stato di recente oggetto dell'ordinanza numero 15749/2018 della Corte di cassazione (qui sotto allegata) che peraltro ha precisato che la prova del verosimile rifiuto può essere data anche tramite presunzioni.

Omessa informazione e condotta colposa del medico

La violazione del dovere di informare il paziente può determinare due diverse tipologie di danno: il danno alla salute e il danno da lesione del diritto all'autodeterminazione.

Ciò posto, per la Corte l'omessa o insufficiente informazione in relazione a un intervento che ha cagionato un danno alla salute a causa della condotta colposa del medico può dar luogo alle seguenti fattispecie.

Se il paziente avrebbe comunque deciso di sottoporsi all'intervento alle medesime condizioni, il

risarcimento è limitato al solo danno alla salute, nella sua duplice componente morale e relazionale.

Se, invece, il paziente avrebbe scelto di non sottoporsi all'intervento, il risarcimento si estende anche al danno da lesione del diritto all'autodeterminazione del paziente.

Omessa informazione e condotta non colposa del medico

Invece, in caso di omessa o insufficiente informazione in relazione a un intervento che ha cagionato un danno alla salute a causa della condotta non colposa del medico, se il paziente avrebbe scelto di non sottoporsi all'intervento, il risarcimento è liquidato con riferimento alla violazione del diritto alla autodeterminazione mentre la lesione della salute va valutata "in relazione alla situazione differenziale tra quella conseguente all'intervento e quella (comunque patologica) antecedente ad esso".

Nessun danno al paziente

Infine, se l'omessa informazione ha riguardato un intervento che è stato correttamente eseguito e non ha cagionato alcun danno alla salute del paziente, la lesione del diritto all'autodeterminazione è risarcibile "tutte le volte che, e solo se, il paziente abbia subito le inaspettate conseguenze dell'intervento senza la necessaria e consapevole predisposizione ad affrontarle e ad accettarle, trovandosi invece del tutto impreparato di fronte ad esse".

Corte di cassazione testo ordinanza numero 15749/2018
Valeria Zeppilli

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