Per la Cassazione, va rigettata l'istanza di liquidazione del difensore di un imputato straniero ammesso al gratuito patrocinio che ha fornito informazioni false

Revoca gratuito patrocinio a imputato straniero

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Per la Cassazione va respinto il ricorso del difensore che contesta la revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio del suo assistito e il conseguente rigetto dell'istanza di liquidazione dei suoi compensi perché l'imputato ha fornito false informazioni sulla sua residenza e sulla sua situazione reddituale.

La vicenda che porta la Cassazione alle suddette conclusioni ha inizio quando, al termine di un procedimento penale il Gip revoca l'ammissione al gratuito patrocinio a cui è stato inizialmente ammesso l'imputato. La revoca viene disposta perché l'imputato, contrariamente a quanto dichiarato nell'istanza di ammissione, non è risultato "senza fissa dimora", ma cittadino inserito nel territorio e residente con fratello e zii. Condizione che comporta l'obbligo di sommare il reddito dell'istante con quello del fratello e degli altri parenti. L'avvocato difensore propone reclamo, ma il Tribunale conferma il rigetto dell'istanza di liquidazione perché rileva in effetti che il cittadino straniero è entrato nel territorio italiano nel 2007 e non nel 2013 e che lo stesso è ben inserito nel territorio, tanto che in Italia ha conseguito la patente di guida.

Il reddito dell'imputato non va sommato a quello dei familiari

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Il difensore a questo punto ricorre in Cassazione e notifica il ricorso al Ministero della Giustizia, che si costituisce.

  • Nel merito il ricorrente ritiene che il Tribunale abbia disposto la revoca del gratuito patrocinio
    in base a criteri del tutto discrezionali di esclusione, diversi da quelli previsti dalla legge, con particolare riferimento all'art. 76 del dpr n. 115/2002, che disciplina le condizioni per l'ammissione al patrocinio gratuito.
  • Con il secondo lamenta invece l'omesso esame da parte del giudicante del certificato di residenza storico dell'imputato da cui emerge chiaramente la non cumulabilità del reddito del suo assistito con quello dei familiari.

Niente compenso per l'avvocato se il cliente mente sul patrocinio gratuito

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La Cassazione con la sentenza n. 16516/2020 (sotto allegata) rigetta il ricorso del difensore, trattando congiuntamente i due motivi sollevati perché connessi.

Prima di tutto, nel motivare il rigetto, gli Ermellini precisano che è onere della parte che vuole essere ammessa al patrocinio gratuito fornire le informazioni necessarie e richieste a pena di inammissibilità dall'art. 79 del dpr 115/2002, che disciplina il contenuto dell'istanza di ammissione, producendo come richiesto dal comma 3 di detto articolo "la documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto in essa indicato."

Ora, se all'esito della verifica da parte dell'autorità ai sensi dell'art. 96 dpr n. 115/2002 che disciplina la decisione sull'istanza di ammissione, il giudice ha fondati motivi per ritenere che l'interessato non versa nelle condizioni richieste dagli artt. 76 e 92 e che quindi le sue dichiarazioni non sono veritiere, deducendolo dal suo tenore di vita, dalle condizioni personali e familiari, dalle attività economiche eventualmente svolte e dalle verifiche richieste dalla Guardia di Finanza, il giudice, come nel caso di specie, non può che revocare la precedente ammissione provvisoria al patrocinio gratuito perché le informazioni fornite dall'istante non sono veritiere.

L'imputato infatti non ha prodotto la dichiarazione dei redditi menzionata nella domanda di ammissione, ha fornito false informazioni sulla sua condizione e sulla sua residenza in Italia, affermando di essere senza fissa dimora e di essere entrato in Italia del 2013.

Dagli indici elencati dall'art. 96 del dpr n. 115/2002 è invece emerso che lo stesso si trovava sul territorio sin dal 2007, era residente a Piacenza, dove aveva conseguito la patente di guida e dove risiedevano i suoi parenti.

Per quanto riguarda invece il secondo motivo del ricorso relativo all'omesso esame del certificato storico di residenza la Cassazione lo considera privo di fondamento per due ragioni:

  • prima di tutto perché questo documento non rileva ai fini dell'accertamento dell'identificazione delle persone e della loro residenza;
  • in secondo luogo perché nel provvedimento impugnato dal difensore il giudice ha considerato, ai fini della verifica della residenza dell'imputato, quanto dichiarato dall'imputato nel corso del processo e quanto risultante dai documenti esibiti in sede d'identificazione dopo la comparazione con le informazioni contenute nella domanda di ammissione presentata dal difensore, in cui è stato riportato falsamente che l'assistito era senza fissa dimora e che era entrato in Italia nel 2013.

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Scarica pdf ordinanza Cassazione n. 16516/2020

Foto: 123rf.com
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