Per la Consulta la multa per inadempienze genitoriali non è incostituzionale perché non sanziona la mancata corresponsione del mantenimento punito dall'art 570 c.p.

La multa per il genitore inadempiente è incostituzionale?

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Con la sentenza n. 145/2020 (sotto allegata) la Consulta respinge le questioni d'incostituzionalità relative alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 709 ter c.p.c comminata in caso di gravi inadempienze dei genitori o per atti che rechino pregiudizio ai minori in materia di affidamento in quanto, il mancato pagamento dell'assegno di mantenimento per i figli, sanzionato penalmente dall'art. 570 c.p, non rientra tra gli inadempimenti puniti con la sanzione pecuniaria "amministrativa". Questa sanzione infatti è applicata prevalentemente in caso di inadempimento degli obblighi di fare infungibili, che riguardano la responsabilità genitoriale e l'affidamento di minori.

Conclusione che pone fine a una vicenda processuale iniziata con un giudizio instaurato per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, nel corso del quale la ricorrente chiede la condanna del coniuge separato alla sanzione pecuniaria prevista dall'art. 709 ter c.p.c per non aver adempiuto al mantenimento della figlia minore stabilito dalla sentenza di separazione. Richiesta a cui l'ex marito si oppone in quanto per lo stesso fatto è stato condannato penalmente e sottoposto alla sanzione penale prevista dall'art. 570 c.p.

L'art. 709-ter, comma 2 n. 4 viola la Costituzione?

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Il Tribunale di Treviso che deve decidere la predetta vicenda solleva tre questioni di illegittimità costituzionale in riferimento all'art. 709 ter, comma 2, numero 4) c.p.c "nella parte in cui prevede che, nell'ambito di un giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio, il genitore che abbia posto in essere atti che arrechino pregiudizio al minore sia passibile della -sanzione amministrativa pecuniaria- da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro, in favore della Cassa delle ammende

, per l'inadempimento all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento, previsto, nel caso di specie, dalla sentenza di separazione coniugale, in favore della figlia minorenne."

Per il remittente l'art. 709 ter c.p.c comma 2 n. 4) viola l'art. 117, comma 1 della Costituzione stante la natura penale della sanzione, così come sancita dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, con conseguente violazione del principio del ne bis in idem in quanto, nel caso di specie, è stata comminata per lo stesso fatto per il quale il convenuto è già stato condannato in sede penale, ossia per il mancato pagamento dell'assegno di mantenimento disposto nella sentenza di separazione coniugale in favore della figlia minore.

La norma, per il giudice remittente viola anche l'art. 25 della Costituzione nella parte in cui prevede "di comminare una - sanzione amministrativa pecuniaria - in favore della Cassa delle ammende per atti che comunque arrechino pregiudizio al minore." Condotte eccessivamente indeterminate per essere passibili una sanzione di carattere sostanzialmente penale.

Ritiene infine violato l'art. 3 comma 1 della Costituzione in quanto per lo stesso fatto, punito dall'art. 570 c.p. per la violazione degli obblighi di assistenza familiare con una multa massima di 1032 euro, l'art. 709 -ter comma 2, 4) prevede una sanzione amministrativa da 75 fino a un massimo di 5000 euro.

La sanzione amministrativa per gravi inadempienze genitoriali è legittima

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La Corte Costituzionale con la sentenza n. 145/2020 dichiara non fondate le questioni di costituzionalità sollevate dal giudice remittente attraverso le quali contesta la conformità dell'art. 709 ter comma 2 n. 4) agli artt. 3, 25 e 117 della Costituzione (quest'ultimo in relazione all'art. 4 del Protocollo n. 7 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, adottato a Strasburgo il 22 novembre 1984, ratificato e reso esecutivo con legge 9 aprile 1990, n. 98) per le ragioni che si vanno a esporre."

La prima questione di costituzionalità sollevata dal remittente appare infondata. Dopo un'attenta analisi della normativa e della giurisprudenza sul principio del ne bis in idem e della disposizione censurata, nata per l' esigenza di assicurare una tutela effettiva rispetto all'adempimento di una serie di obblighi di carattere prevalentemente infungibile nei confronti della prole, la Corte giunge alla conclusione che: "L'art. 709-ter, secondo comma, cod. proc. civ., deve quindi essere interpretato nel senso che il mancato pagamento dell'assegno di mantenimento della prole, nella misura in cui è già sanzionato penalmente, non è compreso nel novero delle condotte inadempienti per le quali può essere irrogata dall'autorità giudiziaria adita la sanzione pecuniaria "amministrativa" in esame. Le condotte suscettibili di tale sanzione sono infatti "altre", ossia le tante condotte prevalentemente di fare infungibile, che possono costituire oggetto degli obblighi relativi alla responsabilità genitoriale e all'affidamento di minori."

Parimenti infondata la seconda questione, con cui si lamenta il contrasto dell'art 709 ter c.p.c con l'art. 25 della Costituzione in quanto, come più volte ribadito dalla Corte "il ricorso a un'enunciazione sintetica della norma incriminatrice, piuttosto che a un'analitica enumerazione dei comportamenti sanzionati, non comporta, di per sé, un vizio di indeterminatezza purché, mediante l'interpretazione integrata, sistemica e teleologica, sia possibile attribuire un significato chiaro, intelligibile e preciso alla previsione normativa."

Non fondata anche la terza censura con cui si lamenta la violazione dell'art. 3 della Costituzione in quanto la pena della multa contemplata dall'art. 570 c.p. è alternativa e non congiunta a quella della reclusione, elementi da cui emerge la maggiore gravità del trattamento sanzionatorio previsto dalla fattispecie penale rispetto a quanto previsto dall'art 709 ter c.p.c.

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