di Valeria Zeppilli - Nell'ambito della disciplina della separazione personale dei coniugi, il codice di procedura civile, all'articolo 709-ter, si occupa di regolamentare la soluzione delle controversie e i provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni delle modalità di affidamento o dell'esercizio della responsabilità genitoriale. Tra i rimedi previsti vi è anche la possibilità di condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, di importo da 75 a 5mila euro.
Il pregiudizio non serve per la sanzione
A tale proposito la prima sezione civile della Corte di cassazione, con ordinanza numero 16980/2018 (qui sotto allegata), ha precisato che la possibilità per il giudice di "multare" il genitore inadempiente non è necessariamente subordinata alla circostanza che il figlio minore abbia subito un pregiudizio dal suo inadempimento.
Per i giudici, infatti, non può non considerarsi che dal tenore letterale dell'articolo 709-ter c.p.c. emerge che il genitore va multato se il suo comportamento arreca pregiudizio al minore od ostacola il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento e che quindi "l'uso della congiunzione disgiuntiva "od" evidenzia che avere ostacolato il corretto svolgimento delle prescrizioni giudiziali relative alle modalità di affidamento dei figli è un fatto che giustifica di per sé l'applicazione di una o più tra le misure previste, pure in mancanza di un pregiudizio in concreto accertato a carico del minore".
Corte di cassazione, con ordinanza numero 16980/2018• Foto: 123rf.com