La risposta dell'Agenzia delle entrate all'interpello proposto da un ministero chiarisce il regime di esenzione fiscale per lo scioglimento del matrimonio

Provvedimenti di delibazione delle sentenze ecclesiastiche

[Torna su]

Il provvedimento col quale il giudice italiano pronuncia la delibazione della sentenza dell'autorità giudiziaria ecclesiastica che dichiara la nullità del matrimonio concordatario è esente non solo da imposta di registro, ma è esente dalla stessa registrazione, Lo stabilisce l'Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 199 del 1° luglio 2020 (in allegato), che riguardava l'estensione dell'articolo 19 della legge n.74 del 1987 ("Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio") ai provvedimenti di delibazione delle sentenze ecclesiastiche che dichiarano la nullità del matrimonio concordatario, ritenendo applicabile alla fattispecie esaminata l'esenzione totale da imposte e tasse.

Scioglimento matrimonio, esenzione fiscale per sentenze ecclesiastiche

[Torna su]

Il chiarimento (richiesto da un ministero) riguarda, a proposito dello scioglimento del matrimonio e il regime di esenzione fiscale, l'applicazione dell'imposta di registro ai provvedimenti di delibazione delle sentenze ecclesiastiche che ne dichiarano la nullità. Il dubbio si genera dal fatto che le sentenze ecclesiastiche non producono effetti nell'ordinamento italiano se non a seguito del giudizio di delibazione che dà efficacia esecutiva alla decisione ecclesiastica anche nel nostro ordinamento.La risposta data evidenzia un campo di applicazione ampio dell'esenzione fiscale per lo scioglimento del matrimonio. Il testo spiega che "anche la delibazione della sentenza

ecclesiastica di nullità del matrimonio determinando, nell'ordinamento statuale italiano, la cessazione degli effetti civili prodotti dalla trascrizione nei registri di stato civile del matrimonio concordatario potrebbe rientrare tra "Tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio" esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa, ai sensi dell' articolo 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74".

Casi di applicazione dell'esenzione fiscale

[Torna su]

Per la legge del 1987 possono considerarsi nel campo di applicazione dell'esenzione fiscale atti, documenti e provvedimenti che i coniugi utilizzano per regolare i rapporti giuridici ed economici relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili che ne derivano. Quindi la generica espressione "cessazione degli effetti civili del matrimonio" fa in modo che la norma sia applicabile in sede di Corte d'Appello, alla delibazione della sentenza ecclesiastica che dichiara la nullità del matrimonio canonico, sia alla pronuncia di nullità del matrimonio civile e di nullità del matrimonio contratto in forma canonica e trascritto dell'autorità giudiziaria ordinaria. La ratio è togliere ai coniugi il peso dell'imposizione fiscale per evitare che il superamento della crisi che stanno vivendo sia ancora più difficile. Quindi, come chiarisce la norma «Potrebbe non assicurare una parità di trattamento un eventuale trattamento fiscale della sentenza di delibazione diverso rispetto a quello della sentenza pronunciata all'esito del giudizio di separazione o divorzio; ciò anche alla luce dell'interpretazione promossa dalla Corte Costituzionale, secondo cui la ratio della norma è rinvenibile nella tutela economico-patrimoniale alla famiglia nel momento in cui il vincolo si scioglie o si attenua». In ultimo afferma l'Agenzia, l'esenzione fiscale per lo scioglimento del matrimonio, si applica anche nel caso di atti relativi al procedimento di separazione personale; alle obbligazioni assunte negli stessi procedimenti; ai provvedimenti di condanna al pagamento di assegni di mantenimento a favore dei figli.

Scarica pdf Ag Entrate 199 2020

Foto: 123rf.com
Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: