La Cassazione respinge il ricorso di un avvocato che ha invocato la tutela del diritto d'autore per la redazione di un'opera dal contenuto tecnico

Regolamento fieristico redatto da un avvocato e diritto d'autore

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La vicenda su cui la Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi ha inizio quando un avvocato, su incarico di un cliente, redige un regolamento fieristico che disciplina un servizio di anticontraffazione, dal titolo "Regolamento Servizio Proprietà Industriale ed Intellettuale".

Detto regolamento, in seguito viene praticamente "copiato" e riutilizzato da un'altra società, su indicazione di un altro avvocato, nel corso di una manifestazione fieristica, senza autorizzazione alcuna da parte del suo autore. In primo grado, l'avvocata "copiona" viene condannata a risarcire i danni derivanti dal plagio del Regolamento redatto dall'avvocato. Parte soccombente però ricorre in Appello e il giudice del gravame ne accoglie le istanze.

La Corte esclude la tutelabilità del diritto d'autore fatto valere dall'avvocato in quanto "dalla sentenza di primo grado non era evincibile "in che cosa consista l'originalità e creatività del Regolamento in oggetto", trattandosi a ben vedere di un testo giuridico standard di uso tecnico professionale funzionale al servizio di anticontraffazione, e che neppure nell'esame dei singoli articoli era rinvenibile tale attributo, peraltro non provato dall'attore, non emergendo, infatti, dalla lettura del documento "alcuna peculiare e creativa elaborazione di nozioni giuridiche, prassi del settore, esperienze del professionista, ma solo indicazioni pratiche e funzionali."

Un'opera tecnica può anche essere creativa?

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  • Da qui il ricorso in Cassazione dell'autore dello scritto, in cui con il primo motivo lamenta la violazione dell'art. 2575 e degli artt. 1 e 2 della legge sul diritto d'autore n. 633/1941 in quanto la Corte ha dimostrato di ritenere a priori "che un opera avente una funzione tecnica non possa essere espressa creativamente nel senso voluto dalla disciplina sul diritto d'autore."
  • Con il secondo rimprovera alla decisione di aver erroneamente chiesto all'autore l'"onere di provare la creatività della propria opera letteraria, come se si trattasse di un requisito soggettivo la cui sussistenza o meno possa essere dimostrata sulla base di elementi estranei all'opera stessa, che dovrebbero essere allegati e documentati."
  • Con il terzo infine contesta il rigetto delle ragioni della invocata tutela dell'opera "a fronte della produzione di un'altra fonte regolamentare predisposta dalla (….) per la Fiera di Verona, comprovante come si potesse dare diversa forma espressiva al medesimo contenuto." Elemento da cui la Corte ha tratto la conclusione che è possibile in pratica redigere una Regolamentazione Fieristica alternativa a quella redatta dall'avvocato, negandone in questo modo il requisito della creatività.

L'opera giuridica "non creativa" non è protetta dal diritto d'autore

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La Cassazione con la sentenza n. 10300/2020 dichiara inammissibile il ricorso avanzato dall'avvocato autore per le ragioni che si vanno ad esporre.

Per la Corte il primo motivo, che si muove nel solco della pretesa originalità del Regolamento redatto è inammissibile. Gli Ermellini condividono infatti le conclusioni a cui è giunta la Corte d'Appello nel momento in cui ha affermato che in riferimento: "alla elaborazione delle nozioni giuridiche e delle prassi del settore e delle esperienze del professionista .. . per come sono state contestualizzate ed organizzate e combinate fra loro", non emergendo dalla lettura del Regolamento alcuna peculiare e "creativa" elaborazione di nozioni giuridiche, prassi del settore, esperienze del professionista, ma solo indicazioni pratiche e funzionali. Il convincimento così espresso mostra perciò di voler valorizzare che il testo del documento, proprio perché carente di peculiare e creativa elaborazione, manca esattamente di quella creatività - idonea a far si che anche idee e nozioni elementari possano talora acquisire la dignità dell'opera di ingegno - che in quanto espressione della soggettività del suo autore consente di ritenerne l'opera meritevole della protezione accordata dalla legge."

Parimenti inammissibili il secondo e il terzo motivo, che la Corte esamina congiuntamente ritenendo in sostanza e sinteticamente che la Corte d'Appello sia giunta a respingere la protezione invocata, come già chiarito, a causa del difetto di creatività dell'opera rivendicata. Per questo, continua la Cassazione "tenuto conto appunto di quanto statuito con riguardo al primo motivo, che allorché la decisione sia sorretta da una pluralità di ragioni, la riconosciuta fondatezza solo di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni, in quanto queste ultime, quand'anche fondate, non potrebbero condurre all'annullamento della decisione impugnata."

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Scarica pdf ordinanza Cassazione n. 10300-2020

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