Leggi a tutela del diritto d'autore

Il diritto d'autore riguarda diversi settori e in ciascuno di questi è la naturale conseguenza della creazione di un'opera di ingegno. Per questo vi rientrano sia le opere artistiche e scientifiche, sia gli scritti ispirati dalla fantasia (romanzi), sia i saggi e gli articoli di qualunque natura essi siano. La protezione del diritto d'autore rientra nell'ordinamento italiano fra i diritti inviolabili dell'uomo. 

La sua tutela è stata sancita per la prima volta in Italia con la legge n. 633 del 22 aprile 1941, che risponde a questioni relative la durata del diritto d'autore, le norme di utilizzazione economica in relazione all'opera di ingegno oggetto di diritto e le tipologie di opera protette da diritto d'autore: nonostante gli aggiornamenti nella giurisprudenza, è ancora una delle leggi fondamentali per riconoscere quali opere siano tutelate legalmente, protezione che riguarda sia le opere scritte che quelle tramandate oralmente, oltre ovviamente alle composizioni letterarie, artistiche e musicali.

I diritti d'autore secondo la giurisprudenza sono riconosciuti per opere originali, che presentano caratteri di novità: qualora non vi fossero questi elementi chi si riconosca parte lesa, laddove risulti che un'opera è stata copiata, ha il diritto di tutelarsi con le vigenti leggi anti-plagio.

Il diritto d'autore nel Codice Civile

Il Codice Civile Italiano contiene nel titolo IX (Dei diritti sulle opere dell'ingegno e sulle invenzioni industriali) delle norme che proteggono e illustrano le opere protette da diritto d'autore, in particolare negli articoli n. 2575 e 2576: il primo descrive quali sono le opere di ingegno coperte da diritti che mostrano carattere creativo e si riferiscono al mondo della scienza, al settore letterario, musicale, delle arti e dell'architettura, nonché le opere teatrali e cinematografiche. Il secondo articolo che si riferisce alla materia nel c.c. invece si chiarisce quale sia la durata del diritto: tutta la vita dell'autore e i successivi 70 anni dopo la sua morte. In questo modo si chiarisce come il diritto d'autore sia compreso nell'eredità e come i legittimi eredi dell'autore che ha composto un'opera d'ingegno ne diventino proprietari alla sua morte.

Diritto d'autore e trattamento fiscale


I redditi e i ricavi che derivano dal diritto d'autore sono tassati nel fisco e devono essere dichiarati nella denuncia dei redditi come qualsiasi altro redditto. Sono definiti "compensi per l'utilizzo e lo sfruttamento economico del diritto di autore e del diritto di immagine". Se l'autore non svolge in via abituale (seppur non esclusiva) una professione legata alle casse previdenziali Enpals (prerogativa degli artisti) si procede alla gestione previdenziale separata: i compensi trovano collocazione nel quadro D al rigo 4 del mod. 730. Nella colonna bisogna indicare il cod. 6, nella colonna 2 il reddito lordo percepito ridotto del 25% a titolo di spese forfettarie, la riduzione sale al 40% nel caso in cui l'autore abbia un'età inferiore ai 35 anni. Se i redditi da diritto d'autore sono percepiti non dall'autore stesso ma dai suoi eredi non si applica nessuna deduzione all'importo lordo del compenso.

Cosa è il copyright?

Il copyright equivale al diritto d'autore, perché si intende con questo termine il diritto di utilizzazione dell'opera scientifica o intellettuale ideata da un soggetto. In Italia uno dei soggetti più autorevoli per registrare la paternità di un'opera è la SIAE (Società Italiana degli Autori ed Editori), infatti non è raro trovare i "bollini" dell'ente non solo nelle opere discografiche, ma anche nei libri e nei software. Questo perché la SIAE ha al suo interno diversi settori, fra cui uno appositamente creato per la registrazioni di programmi informatici. Tuttavia l'adesione alla SIAE non è obbligatoria e i diritti d'autore sono validi in ogni caso, nel momento in cui si crea un'opera d'ingegno. Molti programmatori e operatori editoriali scelgono soluzioni differenti dal copyright, i più noti dei quali sono il copyleft e i creative commons. Il primo indica che l'autore ha ceduto a terzi il diritto di diffusione libera dell'opera, fermo restando alcuni punti fondamentali in particolare la non monetizzazione dell'opera da parte delle persone i cui diritti vengono ceduti. I creative commons invece sono particolarmente amati da una tipologia di programmatori che desidera la libera diffusione del sapere scientifico e informatico e consente a chiunque di lavorare sulla programmazione, che è trasparente: visibile e modificabile da chiunque (open content). Il sistema di Creative Commons più noto è il sistema operativo Linux in cui tutti i software sono open source, gratuiti e perfettibili da parte di programmatori che vogliano integrare il codice di programmazione sorgente con nuovi sviluppi.

Diritto d'autore e Brevetti

Si parla di brevetto quando un soggetto, per tutelare una sua invenzione (che può essere fisica o intellettuale) ne registra il brevetto, ottenendo in questo modo l'esclusiva sullo sfruttamento dell'opera in oggetto. I diritti di sfruttamento commerciale restano all'autore, a meno che quest'ultimo non decida di cedere il brevetto in esclusiva a un'azienda che si occupi della commercializzazione: in questo caso si parla erroneamente di vendita del brevetto, che invece a livello giuridico si considera ceduto a tempo determinato, perché la paternità dell'invenzione rimane in ogni caso di chi l'ha creata, nel caso di brevetti ad uso industriale, per il tempo legale di 20 anni dal momento della sua registrazione. Per registrare un brevetto si deve depositare all'ufficio brevetti con apposita domanda pre-impostata dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. Ci sono tre tipologie di brevetti, che hanno ovviamente costi e conseguenze differenti: i brevetti nazionali, europei e internazionali. Ognuno di questi è valido solo nel territorio di riferimento per il quale è registrato. Il deposito di brevetto è già una garanzia contro eventuali plagi: normalmente infatti passano diversi anni prima che il brevetto sia analizzato e registrato ufficialmente dall'ufficio competente.

Sfruttamento delle opere non coperte da diritto d'autore

Come già detto, i diritti d'autore permangono dopo settant'anni dalla morte dell'autore cui se ne riconosce la paternità. Passato questo lasso di tempo l'opera è utilizzabile da chiunque, senza che ne vengano richiesti compensi o autorizzazioni. Tuttavia è necessario stare molto attenti, perché, per fare un esempio banale, i diritti di traduzione sono assimilati al diritto d'autore. Quindi qualora si riprenda un'opera tradotta da altra lingua è necessario verificare quando è stata effettuata la traduzione. Allo stesso modo non possono essere riprese e sfruttate opere che abbiano riadattato in tempi moderni un testo più antico. In questi casi si incorrerebbe nelle penali anti-plagio previste dalla legge italiana a tutela del diritto d'autore.

Vedi anche: 

» Come la SIAE tutela i diritti d'autore

» Il diritto d'autore: gli strumenti di tutela in sede civile e penale