Il Tribunale di Latina annulla il verbale per superamento dei limiti di velocità. Inadeguato il cartello che non riporta l'indicazione del controllo della velocità "media"

Cartelli di preavviso per tutor

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I cartelli di preavviso utilizzati per dispositivi come Tutor o similari devono ritenersi inadeguati se non specificano che viene effettuato il rilevamento della velocità "media".

Infatti, a tutela dell'affidamento degli utenti della strada, la presenza di un controllo della velocità media va preventivamente segnalata così da indurre a prudenza per l'intero tratto monitorato. In mancanza di tale adeguato preavviso, i punti di rilevamento non possono considerasi conoscibili poiché la visibilità sarà limitata alla sola porta di ingresso.

Lo rammenta il Tribunale di Latina, nella sentenza n. 933/2020 (sotto allegata) accogliendo l'impugnazione promossa da una società, rappresentata e difesa dall'avv. Dario Simonelli, che in prime cure aveva contestato il verbale elevato dal comando di Polizia Locale per superamento dei limiti massimi di velocità.

Omessa o irregolare presegnalazione tutor

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Respinta la domanda in prime cure, la società ricorre in appello contestando la pronuncia nella parte in cui riteneva non vi fosse alcuna omessa o irregolare presegnalazione dell'autovelox.

L'appellante sottolinea come l'apparecchiatura utilizzata per l'accertamento (CELERITA EVO 1411) non fosse propriamente un "autovelox", poiché, oltre alla possibilità di rilevazione puntuale, poteva effettuare anche il calcolo della velocità media lungo un tratto, considerando due singoli punti di passaggio (una porta di ingresso e una porta di uscita posti a distanza immutabile).

Da qui l'inadeguata segnalazione dell'apparecchiatura, poiché il cartello sul tratto di strada in oggetto recava la dicitura "Controllo elettronico della velocità", senza però specificare che la velocità veniva misurata a inizio e fine strada, ossia in due diversi in punti di passaggio così come avviene correttamente per l'apparecchiatura Tutor in autostrada.

Una conclusione che viene confermata dal giudice del gravame. Trattandosi di rilevamento di velocità media (cd. Tutor o similari), il Tribunale ritiene che i cartelli di preavviso in concreto utilizzati (che non specificavano che si trattasse di velocità media) fossero inadeguati.

Segnalazione delle postazioni di controllo

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In tema di sanzioni amministrative conseguenti al superamento dei limiti di velocità, si richiama l'orientamento della Cassazione (cfr. ordinanza n. 5873/2017) che fa rientrare anche il sistema di accertamento comunemente detto "tutor" (tecnicamente "SICVe" - Sistema Informativo Controllo Velocità) tra i dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni di cui agli artt. 142 e 148 del Codice della Strada.

L'art. 142, comma 6 bis, C.d.S. stabilisce che le postazioni di controllo sulle strade che rilevano la velocità debbano essere preventivamente segnalate e ben visibili, impiegando all'uopo cartelli o dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente a quanto stabilito dal regolamento di esecuzione.

Le modalità di impiego e realizzazione dei segnali stradali di indicazione sono state disciplinate da decreti ministeriali. Sulla "Segnalazione e visibilità delle postazioni di controllo", si sono espressi anche il D.M. 15.08.2007 e il D.M. 282/2017 che prescrive esclusivamente che si avvisi l'utenza che è in atto un "rilevamento elettronico della velocità" (senza necessità di altre specificazioni).

Sistemi di rilevazione della velocità media

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Tuttavia, il Tribunale evidenzia come lo strumento di misurazione della velocità media sia costituito da due punti di rilevamento del passaggio: pertanto, in mancanza di adeguato preavviso sul fatto che trattasi di rilevamento della velocità media, i punti di rilevamento non potranno considerarsi conoscibili poiché la visibilità sarà limitata alla sola porta di ingresso.

Anche la circolare del Ministro dell'interno Prot. n. 300/A/5620/17/144/5/20/3 del 21 Luglio 2017 (c.d. direttiva Minniti) afferma che "affinché i sistemi di rilevazione della velocità media possano svolgere al meglio la loro funzione l'azione di controllo deve essere effettuata su tratti di strada non troppo brevi, tali da far prospettate un controllo pressoché simile a quello della velocità istantanea o puntuale".


Leggi anche Tutor: addio multa se non è presegnalato il controllo della velocità media


Pertanto, appare conforme all'interesse pubblico specificare sul segnale che il controllo in atto rileva la velocità media (per un tratto adeguato) così da indurre l'utenza a prudenza per l'intero tratto monitorato. Inoltre, un'adeguata segnalazione dello strumento appare in linea con la tutela dell'affidamento dell'utente della strada circa le modalità di controllo in concreto in atto.

Si ringrazia il Consulente Tecnico Investigativo Giorgio Marcon per l'invio del provvedimento

Scarica pdf Tribunale Latina, sentenza n. 933/2020

Foto: 123rf.com
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