L'art. 636 c.p. sanziona il c.d. pascolo abusivo, consistente nell'introduzione di animali nel fondo altrui e nel pascolo nell'area invasa

Il testo dell'art. 636 c.p.

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Chiunque introduce o abbandona animali in gregge o in mandria nel fondo altrui è punito con la multa da euro 10 a euro 103.

Se l'introduzione o l'abbandono di animali, anche non raccolti in gregge o in mandria, avviene per farli pascolare nel fondo altrui, la pena è della reclusione fino a un anno o della multa da euro 20 a euro 206.

Qualora il pascolo avvenga, ovvero dalla introduzione o dall'abbandono degli animali il fondo sia stato danneggiato, il colpevole è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 51 a euro 516.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa.

La ratio dell'art. 636 c.p. e la procedibilità

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Il delitto di cui all'art. 636 c.p. è un delitto che mira a garantire la salvaguardia del patrimonio, quale bene giuridico meritevole di tutela. È un reato di evento, quindi il tentativo ex art. 56 c.p. può ritenersi astrattamente configurabile.

È procedibile a querela della persona offesa ed è un reato comune, non proprio né qualificato, poiché può essere commesso da chiunque.

La condotta sanzionata dall'art. 636 c.p.

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La norma contempla tre distinte ipotesi, ciascuna pertinente specifiche condotte che può porre in essere il soggetto agente. La prima è quella di introdurre o abbandonare animali in gregge o in mandria nel fondo altrui; la seconda sanziona l'introduzione o l'abbandono di animali, anche non raccolti in gregge o in mandria, laddove questa avvenga per farli pascolare nel fondo altrui; l'ultima ha ad oggetto il danneggiamento del fondo altrui a seguito dell'introduzione di animali o del pascolo dei medesimi in situ.

La pena prevista per il delitto di pascolo abusivo

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Il primo comma, sanziona l'introduzione o l'abbandono di animali nel fondo altrui con la multa da euro 10 a euro 103; il secondo comma sanziona con la reclusione fino a un anno o la multa da euro 20 a euro 206 chiunque introduca o abbandoni animali nel fondo altrui per finalità di pascolo; il terzo comma sanziona con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 51 a euro 516, l'introduzione o l'abbandono (nonché il pascolo) nel fondo altrui che abbia determinato finanche un danneggiamento.

Elemento soggettivo

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Il reato di cui all'art. 636 c.p. è punito a titolo di dolo generico, essendo quindi richiesta la semplice premeditazione di matrice dolosa nel voler porre in essere la condotta tipizzata.

Daniele PaolantiDaniele Paolanti - profilo e articoli
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Vincitore del concorso di ammissione al Dottorato di Ricerca svolge attività di assistenza alla didattica.

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