Il tribunale di Bari ritiene legittimo sospendere gli incontri tra padre e figlio residenti i due comuni diversi: "non realizzate le condizioni di sicurezza richieste dalle misure anticontagio"

di Marina Crisafi - È legittimo sospendere le visite tra padre e figlio residenti in due comuni diversi in ragione dell'emergenza coronavirus. È quanto ha ritenuto il tribunale di Bari, con ordinanza depositata il 26 marzo 2020 (sotto allegata), affermando che momentaneamente si può sopperire alle limitazioni con le videochiamate.

Istanza di sospensione incontri

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Il tribunale si è espresso a seguito dell'istanza depositata della madre, presso la quale il minore è collocato. La donna ha chiesto la sospensione degli incontri con il bambino, in ragione dell'emergenza e della residenza del padre presso un altro comune.

Diritto di visita: incontri padre e figlio non sicuri

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Il tribunale ha ritenuto di accogliere la richiesta, giacché "gli incontri dei minori con genitori dimoranti in comune diverso da quello di residenza dei minori stessi, non realizzano affatto le condizioni di sicurezza e prudenza di cui al D.P.C.M. 9/3/2020, ed all'ancor più restrittivo D.P.C.M. 11/3/2020, dal D.P.C.M. 21/3/2020, e, da ultimo, dal D.P.C.M. del 22/3/2020, dal momento che lo scopo primario della normativa che regola la materia, è una rigorosa e universale limitazione dei movimenti sul territorio, (attualmente con divieto di spostarsi in comuni diversi da quello di dimora), tesa al contenimento del contagio, con conseguente sacrificio di tutti i cittadini ed anche dei minori".
il giudice ritiene, infatti, non verificabile, "che nel corso del rientro il minore presso il genitore collocatario, se il minore, sia stato esposto a rischio sanitario, con conseguente pericolo per coloro che ritroverà al rientro presso l'abitazione del genitore collocatario".

La salute al di sopra di tutto

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Il diritto - dovere dei genitori e dei figli minori di incontrarsi, nell'attuale momento emergenziale, afferma inoltre il tribunale, "è recessivo rispetto alle limitazioni alla circolazione delle persone, legalmente stabilite per ragioni sanitarie, a mente dell'art. 16 della Costituzione, ed al diritto alla salute, sancito dall'art. 32 Cost.

Incontri interrotti: c'è Skype

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Da qui l'interruzione, fino al termine del 3 aprile, come disposto dalle norme, delle visite paterne. Fino a tale data, decide il giudice pugliese, il diritto di visita dovrà essere esercitato attraverso lo strumento della videochiamata, o Skype, per periodi di tempo uguali a quelli fissati, e secondo il medesimo calendario.

Scarica pdf ordinanza trib. Bari 26 marzo 2020

Foto: 123rf.com
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