La conciliazione che viene offerta dal datore di lavoro per impedire all'ex dipendente d'impugnare il licenziamento si può concludere anche dopo 60 giorni

di Annamaria Villafrate - Affinché possa dirsi perfezionata l'offerta di conciliazione prevista per le controversie di lavoro, al fine d'impedire che il lavoratore impugni il licenziamento datoriale, a rileva che il termine dei 60 giorni venga rispettato dal datore nel presentare l'offerta completa degli estremi dell'assegno circolare e la convocazione nelle sedi previste. La procedura può invece anche concludersi dopo i 60 giorni, ipotesi frequente quando l'ispettorato è oberato di lavoro o l'offerta conciliativa venga presentata molto a ridosso del termine previsto.

L'Ispettorato di Milano sui termini della conciliazione lavoro

[Torna su]

Sui termini della conciliazione lavoro l'Ispettorato di Milano chiede chiarimenti all'Ispettorato nazionale per sapere se la procedura di conciliazione prevista per le cause di lavoro dall'art. 6 del decreto legislativo n. 23/2015 si può concludere anche oltre il termine previsto per presentare l'offerta di conciliazione o meglio, se di fronte a un'offerta conciliativa presentata molto vicino alla scadenza del termine, l'Ispettorato può convocare le parti e concludere la procedura anche dopo questo termine.

INL: la conciliazione si può concludere anche dopo i 60 giorni

[Torna su]

L'Ispettorato nazionale del lavoro analizzando il dato letterale della norma e facendo riferimento alla dottrina prevalente risponde positivamente al quesito. La norma infatti "fa riferimento al momento di presentazione dell'offerta da parte del datore di lavoro per l'individuazione del termine di decadenza", la ratio dell'istituto inoltre è quella di "deflazionare il carico giudiziario esistente in materia attraverso la soddisfazione degli interessi dei lavoratori."

Per la dottrina inoltre l'offerta deve considerarsi tempestiva se lo è la comunicazione da parte del datore, potendo la formalizzazione dell'accordo e la consegna dell'assegno avvenire anche in un momento successivo.

Termine conciliazione rispettato se datore formula offerta con assegno

[Torna su]

Per l'interpretazione corrente ritiene che il datore rispettati il termine per la formulazione dell'offerta, quando provveda ad inviare al lavoratore la proposta con gli estremi dell'assegno circolare con la contestuale richiesta di convocazione in una delle sedi previste.

Se poi la convocazione avviene dopo i 60 giorni, perché le richieste che gravano gli ispettorati sono troppo gravose, questo non si ripercuoterà negativamente sui benefici fiscali Irpef e previdenziali Inps previsti.

Scarica pdf Nota Inl n.148-2020

Foto: 123rf.com
Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: