Nella seduta dello scorso 12 ottobre il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno legge (proposto dal Ministro della Giustizia) che disciplina i nuovi strumenti di prova del reato.
Il provvedimento estende la possibilità di prelevare campioni biologici come ad esempio capelli, saliva ecc. per ricostruire il DNA di un soggetto, nel caso in cui il Giudice ritenga tale prova indispensabile per l'accertamento della verità.
E' stato quindi stabilito che il prelievo forzoso sarà possibile per i reati puniti con l'ergastolo o con una pena superiore ai tre anni e, per richiederlo sarà indispensabile un provvedimento motivato del Giudice.
Per le urgenze è stata data tale possibilità anche ai pubblici ministeri.
I risultati avranno piena validità probatoria e le tracce biologiche ottenute da questo controllo verranno messe a confronto con quelle che verranno trovate sui luoghi del delitto al fine di raggiungere la certezza della verità.
Il provvedimento si trova ora all'esame del Parlamento.
DISEGNO DI LEGGE
Nel comma 1 dell’articolo 133 del codice di procedura penale, dopo le parole: "il perito,", sono inserite le seguenti: "la persona sottoposta all’esame del perito diversa dall’imputato,".
Dopo l’articolo 224 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
" ART. 224-bis
(Provvedimenti del giudice per il compimento su persone viventi di prelievi di campioni biologici o accertamenti medici)
. Se per l’esecuzione della perizia è necessario procedere al prelievo di capelli, di peli o di mucosa del cavo orale su persone viventi, ai fini della determinazione del profilo del DNA, ovvero ad accertamenti medici e non vi è il consenso della persona sottoposta all’esame del perito, il giudice, anche d’ufficio, dispone con ordinanza motivata l’esecuzione coattiva del prelievo o dell’accertamento, se esso risulta assolutamente indispensabile per la prova dei fatti e si procede per taluno dei delitti per i quali è prevista la pena dell’ergastolo o per un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale è prevista la reclusione superiore nel massimo a tre anni.
. L’ordinanza che dispone il prelievo coattivo contiene, a pena di nullità rilevabile anche di ufficio:
) le generalità della persona sottoposta all’esame o quanto altro valga ad identificarla;
) la descrizione sommaria del fatto con l’indicazione delle norme di legge che si assumono violate;
) l’indicazione specifica del prelievo o dell’accertamento da effettuare e delle ragioni che lo rendono assolutamente indispensabile per l’accertamento del fatto;
) l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora stabiliti per il compimento dell’atto e delle modalità di compimento;
) l’avviso che l’interessato può farsi assistere da una persona di fiducia;
) l’avviso che, in caso di mancata comparizione non dovuta a legittimo impedimento, potrà essere ordinato l’accompagnamento coattivo.
. L’ordinanza è notificata all’interessato, alla persona sottoposta alle indagini e al suo difensore almeno tre giorni prima di quello stabilito per l’esecuzione delle operazioni peritali.
. Le operazioni sono eseguite nel rispetto della dignità e del pudore di chi vi è sottoposto.
. Non possono in alcun caso essere disposte operazioni che contrastano con espressi divieti previsti dalla legge, ovvero che mettono in pericolo la vita, l’integrità fisica, la salute della persona o del nascituro, o che, secondo la scienza medica, possono provocare sofferenze di non lieve entità.
. Qualora il soggetto invitato a presentarsi per essere sottoposto alle attività indicate nel comma 1 non compare senza addurre un legittimo impedimento, il giudice dispone che sia accompagnato, anche coattivamente, nel luogo, nel giorno e nell’ora stabiliti. L’uso di mezzi di coercizione fisica è consentito per il solo tempo strettamente necessario all’esecuzione del prelievo o dell’accertamento. Si applicano le disposizioni dell’articolo 132, comma 2.".
Dopo l’articolo 359 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
" ART. 359-bis
( Prelievo di campioni biologici su persone viventi)
. Il pubblico ministero, quando procede ad indagini per cui sono necessarie specifiche competenze e che richiedono il prelievo di capelli, di peli o di mucosa del cavo orale su persone viventi, ai fini della determinazione del profilo del DNA, ovvero accertamenti medici, se non vi è il consenso della persona sottoposta all’esame, richiede al giudice per le indagini preliminari l’autorizzazione a disporre le operazioni di cui all’articolo 224-bis. L’autorizzazione è data con ordinanza quando le operazioni risultano assolutamente indispensabili per l’accertamento dei fatti e si procede per delitto punito con la pena dell’ergastolo o per delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale è prevista la pena della reclusione superiore nel massimo a tre anni.
. Nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone, con decreto motivato, le necessarie operazioni. Qualora il soggetto invitato a presentarsi per essere sottoposto alle operazioni di cui all’articolo 224-bis non compare senza addurre un legittimo impedimento, il pubblico ministero ne dispone l’accompagnamento, se occorre anche coattivamente, nel luogo, nel giorno e nell’ora stabiliti. Il pubblico ministero, entro quarantotto ore dalla esecuzione del prelievo, richiede al giudice per le indagini preliminari la convalida del decreto e dell’eventuale provvedimento di accompagnamento coattivo. Il giudice provvede con ordinanza al più presto e comunque entro le quarantotto ore successive dandone avviso, senza ritardo, al pubblico ministero e al difensore.
. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni degli articoli 132, comma 2, e 224-bis, commi 2, 4 e 5, a pena di inutilizzabilità del prelievo.".
All’articolo 392, comma 2, del codice di procedura penale, dopo le parole: "sessanta giorni", sono inserite le seguenti: "ovvero che comporti l’esecuzione di accertamenti o prelievi su persona vivente previsti dall’articolo 224-bis".
All’articolo 354, comma 3, del codice di procedura penale, l’ultimo periodo è soppresso.
Dopo l’articolo 72 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono inseriti i seguenti:
" ART. 72-bis
(Prelievo di campioni biologici ed accertamenti medici su persone incapaci)
. Nei casi previsti dagli articoli 224-bis e 359-bis del codice, se la persona da sottoporre a prelievo di campioni biologici o ad accertamenti medici è minore degli anni sedici ovvero interdetta per infermità di mente, il consenso è prestato dal genitore o dal tutore.
. Qualora la persona interessata è comunque incapace di intendere e di volere, il consenso è prestato dal coniuge non legalmente separato o, in mancanza, dal parente più prossimo entro il terzo grado, purché maggiore degli anni diciotto e non interdetto per infermità di mente.
. Se le persone indicate ai commi 1 e 2 mancano o non sono reperibili, ovvero si trovano in conflitto di interessi con la persona interessata, il consenso è prestato da un curatore speciale nominato dal giudice.
. Le persone indicate nei commi 1, 2 e 3 sono invitate a comparire nel giorno, nell’ora e nel luogo fissati per la comparizione. Nel caso di mancata comparizione, si applicano le disposizioni dell’articolo 133 del codice.
ART. 72-ter
(Redazione del verbale delle operazioni di prelievo)
. Nel verbale relativo alle operazioni di prelievo di campioni biologici o alla effettuazione di accertamenti medici è fatta espressa menzione del consenso eventualmente prestato dalla persona sottoposta ad esame.
ART. 72-quater
(Distruzione dei campioni biologici)
. All’esito della perizia o della consulenza tecnica su campioni biologici, il giudice dispone l’immediata distruzione del campione prelevato, salvo che non ritenga la conservazione assolutamente indispensabile. La distruzione è effettuata a cura del consulente o del perito che ha proceduto alla relativa analisi, che ne redige verbale da allegare agli atti.
. Dopo la definizione del procedimento con decreto di archiviazione, o dopo che è stata pronunciata sentenza non più soggetta ad impugnazione, la cancelleria procede, in ogni caso senza ritardo, alla distruzione dei campioni biologici prelevati.".
Leggi il provvedimento
DISEGNO DI LEGGE RECANTE MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE PER IL COMPIMENTO SU PERSONE VIVENTI DI PRELIEVI DI CAMPIONI BIOLOGICI O ACCERTAMENTI MEDICI.DISEGNO DI LEGGE
Nel comma 1 dell’articolo 133 del codice di procedura penale, dopo le parole: "il perito,", sono inserite le seguenti: "la persona sottoposta all’esame del perito diversa dall’imputato,".
Dopo l’articolo 224 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
" ART. 224-bis
(Provvedimenti del giudice per il compimento su persone viventi di prelievi di campioni biologici o accertamenti medici)
. Se per l’esecuzione della perizia è necessario procedere al prelievo di capelli, di peli o di mucosa del cavo orale su persone viventi, ai fini della determinazione del profilo del DNA, ovvero ad accertamenti medici e non vi è il consenso della persona sottoposta all’esame del perito, il giudice, anche d’ufficio, dispone con ordinanza motivata l’esecuzione coattiva del prelievo o dell’accertamento, se esso risulta assolutamente indispensabile per la prova dei fatti e si procede per taluno dei delitti per i quali è prevista la pena dell’ergastolo o per un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale è prevista la reclusione superiore nel massimo a tre anni.
. L’ordinanza che dispone il prelievo coattivo contiene, a pena di nullità rilevabile anche di ufficio:
) le generalità della persona sottoposta all’esame o quanto altro valga ad identificarla;
) la descrizione sommaria del fatto con l’indicazione delle norme di legge che si assumono violate;
) l’indicazione specifica del prelievo o dell’accertamento da effettuare e delle ragioni che lo rendono assolutamente indispensabile per l’accertamento del fatto;
) l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora stabiliti per il compimento dell’atto e delle modalità di compimento;
) l’avviso che l’interessato può farsi assistere da una persona di fiducia;
) l’avviso che, in caso di mancata comparizione non dovuta a legittimo impedimento, potrà essere ordinato l’accompagnamento coattivo.
. L’ordinanza è notificata all’interessato, alla persona sottoposta alle indagini e al suo difensore almeno tre giorni prima di quello stabilito per l’esecuzione delle operazioni peritali.
. Le operazioni sono eseguite nel rispetto della dignità e del pudore di chi vi è sottoposto.
. Non possono in alcun caso essere disposte operazioni che contrastano con espressi divieti previsti dalla legge, ovvero che mettono in pericolo la vita, l’integrità fisica, la salute della persona o del nascituro, o che, secondo la scienza medica, possono provocare sofferenze di non lieve entità.
. Qualora il soggetto invitato a presentarsi per essere sottoposto alle attività indicate nel comma 1 non compare senza addurre un legittimo impedimento, il giudice dispone che sia accompagnato, anche coattivamente, nel luogo, nel giorno e nell’ora stabiliti. L’uso di mezzi di coercizione fisica è consentito per il solo tempo strettamente necessario all’esecuzione del prelievo o dell’accertamento. Si applicano le disposizioni dell’articolo 132, comma 2.".
Dopo l’articolo 359 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
" ART. 359-bis
( Prelievo di campioni biologici su persone viventi)
. Il pubblico ministero, quando procede ad indagini per cui sono necessarie specifiche competenze e che richiedono il prelievo di capelli, di peli o di mucosa del cavo orale su persone viventi, ai fini della determinazione del profilo del DNA, ovvero accertamenti medici, se non vi è il consenso della persona sottoposta all’esame, richiede al giudice per le indagini preliminari l’autorizzazione a disporre le operazioni di cui all’articolo 224-bis. L’autorizzazione è data con ordinanza quando le operazioni risultano assolutamente indispensabili per l’accertamento dei fatti e si procede per delitto punito con la pena dell’ergastolo o per delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale è prevista la pena della reclusione superiore nel massimo a tre anni.
. Nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone, con decreto motivato, le necessarie operazioni. Qualora il soggetto invitato a presentarsi per essere sottoposto alle operazioni di cui all’articolo 224-bis non compare senza addurre un legittimo impedimento, il pubblico ministero ne dispone l’accompagnamento, se occorre anche coattivamente, nel luogo, nel giorno e nell’ora stabiliti. Il pubblico ministero, entro quarantotto ore dalla esecuzione del prelievo, richiede al giudice per le indagini preliminari la convalida del decreto e dell’eventuale provvedimento di accompagnamento coattivo. Il giudice provvede con ordinanza al più presto e comunque entro le quarantotto ore successive dandone avviso, senza ritardo, al pubblico ministero e al difensore.
. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni degli articoli 132, comma 2, e 224-bis, commi 2, 4 e 5, a pena di inutilizzabilità del prelievo.".
All’articolo 392, comma 2, del codice di procedura penale, dopo le parole: "sessanta giorni", sono inserite le seguenti: "ovvero che comporti l’esecuzione di accertamenti o prelievi su persona vivente previsti dall’articolo 224-bis".
All’articolo 354, comma 3, del codice di procedura penale, l’ultimo periodo è soppresso.
Dopo l’articolo 72 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono inseriti i seguenti:
" ART. 72-bis
(Prelievo di campioni biologici ed accertamenti medici su persone incapaci)
. Nei casi previsti dagli articoli 224-bis e 359-bis del codice, se la persona da sottoporre a prelievo di campioni biologici o ad accertamenti medici è minore degli anni sedici ovvero interdetta per infermità di mente, il consenso è prestato dal genitore o dal tutore.
. Qualora la persona interessata è comunque incapace di intendere e di volere, il consenso è prestato dal coniuge non legalmente separato o, in mancanza, dal parente più prossimo entro il terzo grado, purché maggiore degli anni diciotto e non interdetto per infermità di mente.
. Se le persone indicate ai commi 1 e 2 mancano o non sono reperibili, ovvero si trovano in conflitto di interessi con la persona interessata, il consenso è prestato da un curatore speciale nominato dal giudice.
. Le persone indicate nei commi 1, 2 e 3 sono invitate a comparire nel giorno, nell’ora e nel luogo fissati per la comparizione. Nel caso di mancata comparizione, si applicano le disposizioni dell’articolo 133 del codice.
ART. 72-ter
(Redazione del verbale delle operazioni di prelievo)
. Nel verbale relativo alle operazioni di prelievo di campioni biologici o alla effettuazione di accertamenti medici è fatta espressa menzione del consenso eventualmente prestato dalla persona sottoposta ad esame.
ART. 72-quater
(Distruzione dei campioni biologici)
. All’esito della perizia o della consulenza tecnica su campioni biologici, il giudice dispone l’immediata distruzione del campione prelevato, salvo che non ritenga la conservazione assolutamente indispensabile. La distruzione è effettuata a cura del consulente o del perito che ha proceduto alla relativa analisi, che ne redige verbale da allegare agli atti.
. Dopo la definizione del procedimento con decreto di archiviazione, o dopo che è stata pronunciata sentenza non più soggetta ad impugnazione, la cancelleria procede, in ogni caso senza ritardo, alla distruzione dei campioni biologici prelevati.".





