Per il Tribunale di Frosinone sono inutilizzabili a fini probatori i prelievi biologici eseguiti sull'imputato per guida di stato di ebbrezza senza preventivo avviso ex art. 114 disp att. c.p.p.

Guida in stato di ebbrezza e prelievo liquidi biologici

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Assolto per insussistenza del fatto l'imputato per guida in stato di ebbrezza se il prelievo dei liquidi biologici dal quale è emerso lo stato di alterazione è avvenuto su richiesta della P.G. e senza avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore ex art. 114 disp. att. c.p.p., nonché in virtù della mancanza di ulteriori elementi di prova dello stato di ebbrezza medesimo.


Lo ha chiarito il Tribunale di Frosinone, nella sentenza n. 921/2021 (qui sotto allegata) pronunciandosi nel procedimento nei confronti di un conducente, vittoriosamente difeso dall'Avv. Dario Simonelli, imputato ai sensi degli artt. 186 e 186-bis del Codice della Strada per guida in stato di ebbrezza alcolica e per aver provocato un incidente che aveva coinvolto solo il suo veicolo.


In particolare, le analisi di laboratorio avevano evidenziato un tasso alcolemico pari a 1.36 g/l. Tuttavia, sebbene il reato appaia prescritto, il magistrato ritiene comunque che "gli elementi acquisiti nel corso del dibattimento non consentano di delineare in termini sufficientemente chiari la vicenda e di pervenire a conclusioni appaganti in ordine alla responsabilità dell'imputato in relazione al reato lui ascritto".


Dalla ricostruzione della vicenda emerge infatti che l'imputato, alla guida della sua vettura, aveva invaso la carreggiata opposta di marcia abbattendo un palo dell'illuminazione e finendo in un campo coltivato a vigneto. Il giovane era stato poi soccorso dagli operatori del 118 intervenuti nell'immediatezza e le dell'ordine avevano richiesto all'ASL, a mezzo fax, gli accertamenti del tasso alcolemico e la visita tossicologica con prelievo di campioni biologici per verificare l'assunzione di sostanze stupefacenti e psicotrope.

Facoltà di farsi assistere dal difensore

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Tuttavia, come risulta dal verbale di accertamenti urgenti in atti, né nell'immediatezza né prima del prelievo ematico fu stato dato avviso all'imputato della facoltà di farsi assistere da un difensore ex art. 114 disp. att. del codice di procedura penale.


Come si legge nel provvedimento "il prelievo dei liquidi biologici della persona per le successive analisi rientra nell'attività di P.G. urgente e indifferibile ex art. 354, comma 3, c.p.p., per la quale attività l'indagato ha facoltà di farsi assistere da un difensore al compimento di essi".


Tuttavia, nel caso in cui il prelievo venga effettuato dai sanitari nell'ambito degli ordinari protocolli di pronto soccorso, esso non rientra nell'ambito degli atti di cui all'art. 356 c.p.p., sicché non sussiste l'obbligo di avviso all'indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore (cfr. Cass. n. 51284/2017 e n. 6755/2013).


Nella vicenda in esame, gli accertamenti sanitari sono stati effettuati su richiesta della P.G. e non nell'ambito del normale protocollo ospedaliero per le cure mediche in caso di ricovero del prevenuto nella struttura ospedaliera in conseguenza del sinistro. Ciò risulta chiaramente dai moduli di campionamento nei quali viene espressamente richiamata la richiesta effettuata dal Comando dei Carabinieri.

Inutilizzabili i prelievi senza preventivo avvertimento all'imputato

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Il difensore dell'imputato, secondo il magistrato, ha quindi tempestivamente dedotto la nullità conseguente al mancato avvertimento del prevenuto della facoltà di farsi assistere da difensore di fiducia nel corso dell'istruttoria e ribadendola in sede di discussione.


Come affermato dalle Sezioni Unite, si tratta infatti di una "nullità a regime intermedio" che può essere dedotta, a norma del combinato disposto dell'art. 180 e 182, comma 2, secondo periodo, c.p.p., fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado (cfr. SS.UU. n. 5396/2015).


In conclusione, la suddetta nullità comporta l'inutilizzabilità a fini probatori degli esiti dell'accertamento eseguito sulla persona dell'imputato in assenza di elementi sintomatici, mai riferiti dagli operatori, e fattuali essendo emersa dalla ricostruzione della dinamica dell'incidente che il veicolo è uscito fuori strada, ma senza che fosse emersa alcuna prova della circostanza che l'incidente era stato provocato da un condizione di ebbrezza del conducente.


Dunque, dall'inutilizzabilità degli accertanti eseguiti sulla persona e dall'assenza di ulteriori elementi di prova dello stato di ebbrezza in cui si sarebbe trovato l'imputato, lo stesso viene dichiarato assolto perché il fatto a lui ascritto non sussiste.


Si ringrazia il Consulente Tecnico Investigativo Giorgio Marcon per l'invio del provvedimento


Scarica pdf Tribunale Frosinone sentenza n. 921/2021

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