Per la Corte EDU non rispetta la vita privata dell'indagato il test del Dna salivare effettuato in assenza di una previsione di legge che lo autorizzi espressamente e fornisca garanzie per effettuarlo

di Lucia Izzo - È necessaria una previsione di legge circostanziata affinché sia legittimo effettuare un prelievo salivare del DNA. In caso contrario, ovvero in mancanza di una norma autorizzatoria, il prelievo deve ritenersi illegittimo e contrario alle previsioni di cui all'art. 8 CEDU che tutela il diritto al rispetto della vita privata e familiare.

Tanto ha chiarito la CEDU pronunciandosi sul caso Dragan Petrovic c. Serbia con una pronuncia dello scorso 14 aprile (sotto allegata in inglese). La vicenda origina dal ricorso di un cittadino serbo che la polizia riteneva coinvolto nel grave pestaggio che aveva provocato la morte di un uomo anziano.

Perquisizione dell'appartamento e test DNA

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Sulla base delle informazioni raccolte durante le indagini, il giudice istruttore, in due decisioni distinte, aveva ordinato la perquisizione dell'appartamento del richiedente e il prelievo di un campione di saliva per un'analisi del DNA da confrontare con altri campioni rinvenuti sulla scena del delitto. Alla presenza del suo avvocato il richiedente accettò di dare un campione di saliva agli ufficiali, tuttavia la Polizia non ha prodotto alcun record ufficiale di come era stato eseguito il prelievo.

Nonostante non risultasse corrispondenza tra il campione del DNA dell'indagato e le tracce biologiche trovate sulla scena del crimine, le autorità sporgevano comunque denuncia contro di lui per possesso illegale di armi da fuoco a seguito del rinvenimento di due pistole nel suo appartamento.

La vicenda giunge innanzi alla CEDU in quanto l'uomo ritiene che le attività di ricerca e il prelievo del campione del DNA abbiano violato i suoi diritti protetti dall'art. 8 della CEDU, che si occupa della tutela della vita privata e familiare.

Per la Corte, non vi è alcuna violazione di tale norma con riguardo le ricerche nel suo appartamento, in tale attività era stata svolta in maniera proporzionata, accompagnata dalle dovute garanzie contro gli abusi, ovvero a seguito di un mandato di perquisizione emesso nel contesto di un'indagine di omicidio e che non risultava vago, bensì precisava cosa gli agenti stavano cercando.

Prelievo Dna salivare e rispetto della vita privata

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Diversa, invece, la conclusione sul prelievo "salivare" di DNA. Sul punto, la quarta sezione (non all'unanimità, ma per 6 voti contro 1) ritiene che tale prelievo non fosse stato effettuato ai sensi della legge dello Stato, nei termini di cui all'art. 8 CEDU.

Sul punto, è irrilevante che l'indagato avesse prestato il proprio consenso, in quanto il giudice aveva precisato che, in caso contrario, il prelievo di sangue o saliva sarebbe potuto avvenire con la forza.

Valutando il diritto "domestico", la Corte EDU evidenzia come il codice di procedura penale in vigore all'epoca dei fatti consentisse al Tribunale solo di ordinare il prelievo di un campione di sangue o di eseguire "altre procedure mediche" al fine di stabilire fatti "importanti" per un'indagine penale. Non era dunque consentito un prelievo di saliva.

Dalla lettura della norma, dunque, emerge che non era consentito il prelievo di DNA salivare. Inoltre, le autorità non avevano neppure predisposto un fascicolo ufficiale che tenesse conto di come era stata svolta la procedura, e ciò ha determinato l'inosservanza di un'altra norma procedurale.

Prelievo Dna salivare: vanno rispettate le garanzie di legge

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La normativa nazionale all'epoca dei fatti, secondo la CEDU, risulta carente di garanzie relative all'adozione di campioni di DNA, garanzie che sono poi state successivamente introdotte nel codice di procedura penale e che includono un riferimento specifico all'assunzione di tamponi orali, la necessità di che sia un esperto a occuparsi di eseguire la procedura e un limite inerente le persone alle quali il tampone poteva essere praticato senza consenso.

Stante tali circostanze, per la Corte è ragionevole ritenere che, adottando previsioni più dettagliate riguardo i prelievi di DNA nel suo più recente codice di procedura penale, lo Stato convenuto abbia implicitamente riconosciuto la necessità di una regolamentazione più rigorosa in questo settore. Da qui la conclusione che il prelievo del campione di DNA con modalità non conformi alla legge avesse determinato un'interferenza con la vita privata del richiedente.

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Foto: 123rf.com
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