Gli Ermellini confermano che non si può determinare l'assegno di divorzio applicando l'ormai superato del tenore di vita, ma occorre attenersi ai nuovi criteri sanciti dalla Su del 2018

di Annamaria Villafrate - Con la sentenza n. 32398/2019 (sotto allegata) la Cassazione ribadisce per l'ennesima volta il superamento del criterio del tenore di vita a cui attenersi nel determinare se e in che misura corrispondere l'assegno divorzile. Accogliendo il ricorso di un ex marito condannato in primo e secondo grado a versare alla moglie un assegno mensile di 2000 euro, accoglie la contestazione sollevata da quest'ultimo relativa al superamento di detto criterio, rinviando per questo alla corte d'appello, in diversa composizione, affinché questa si attenga ai nuovi principi sanciti dalla SU n. 18287/2018 previa valutazione comparativa delle condizioni economico patrimoniali delle parti, che deve comunque tenere conto anche del contributo dei coniugi all'andamento familiare, compresa la formazione del patrimonio individuale e comune.

Assegno di divorzio di 2mila euro al mese

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Il giudice dell'impugnazione conferma la decisione del giudice di primo grado, che ha posto a carico dell'ex marito, in favore della ex moglie un assegno mensile di 2000 euro. La beneficiaria ha 60 anni, è invalida al 60% e non produce reddito. Il soggetto obbligato, al contrario, possiede beni patrimoniali e ha un reddito annuale di 90.000 euro. Nel determinare l'assegno i giudici hanno tenuto conto del tenore di vita goduto durante il matrimonio, senza dare rilievo alla dedotta inerzia della donna nel cercare un impiego dopo la fine del matrimonio. Le altre allegazioni hanno influenzato la decisione sul quantum, non sull'an dell'assegno.

Il ricorso per Cassazione del marito

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Ricorre in Cassazione l'ex marito obbligato, lamentando la violazione dell'art 5. comma 6 della legge sul divorzio n. 898/1970 per:

  • l'illegittima applicazione del criterio del tenore di vita, per l'intervenuta sentenza
    della Cassazione n. 11504/2017 che ha ancorato l'attribuzione dell'assegno alla non autosufficienza economica del soggetto richiedente;
  • l'aver preso in considerazione ai fini dell'attribuzione dell'assegno la durata del matrimonio;
  • non essersi attivata nella ricerca di un lavoro dopo essersi dimessa volontariamente da un'ottima posizione;
  • aver rifiutato un'offerta di lavoro che al avrebbe garantito uno stipendio annuo di 20.000 euro.

La determinazione dell'assegno di divorzio non può dipendere dal tenore di vita

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La Cassazione con sentenza n. 32398/2019 accoglie il ricorso, cassa la sentenza e rinvia alla Corte in diversa composizione affinché la stessa si attenga ai nuovi criteri interpretativi dettati dalla SU 18287/2018 e reinterpreti i fatti storici e normativi alla luce di questi e che non sono stati trattati o esaminati in sede di merito. Conseguentemente si rimettano i coniugi nella possibilità di allegare e provare i fatti alla luce del nuovo principio di diritto di cui quindi il giudice deve tenere conto nel nuovo giudizio di rinvio.

In effetti, ricorda la Cassazione, la SU n. 18287/2018 ha così massimato il principio da rispettare per l'assegno di divorzio: "Il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della le. n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico - patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto."

Da tale principio emerge che l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi del richiedente non può essere valutata in base all'oramai superato criterio del tenore di vita. Occorre piuttosto attenersi ai criteri indicati nell'art 5 comma 6, ovvero ai ruoli endo-familiari assunti dalle parti durante il matrimonio e dalla misura in cui ciascuno ha contribuito all'andamento familiare, compresa la formazione del patrimonio comune e personale di ognuno, visto che l'assegno deve svolgere una funzione assistenziale, perequativa e compensativa.

Scarica pdf sentenza Cassazione n. 32398/2019

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