Cos'è e come funziona l'esecuzione forzata nei confronti del genitore inadempiente agli obblighi di mantenimento nei confronti dei figli

di Lucia Izzo - Coloro che non pagano i propri debiti rischiano di incorrere in una procedura coattiva, detta espropriazione forzata, ovvero un procedimento che il creditore può attivare per ottenere le somme che gli spettano. Si giunge ad aggredire direttamente determinati beni presenti nel patrimonio debitore, quelli c.d. "pignorabili", affinché dalla vendita di questi possa ottenersi una somma in denaro volta a soddisfare il creditore procedente.


Per approfondimenti: Espropriazione forzata


Nel nostro ordinamento, è l'art. 2740 c.c. a recare, in funzione di garanzia del creditore, i principi della responsabilità patrimoniale, prevedendo che il debitore risponda dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri.


I debiti sono tanti, di diversa natura e correlati a diverse situazioni dalle quali scaturiscono. L'obbligazione, come previsto dal codice civile, possono derivare da contratto, da fatto illecito, o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell'ordinamento giuridico.


Il mantenimento dei figli

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Una di queste situazioni, nelle quali sorge un obbligo in capo al soggetto, è quella inerente il mantenimento dei figli. Il nostro ordinamento, senza differenziazione tra figli nati o meno all'interno del matrimonio, prevede che il genitore debba mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni.


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In particolare, i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. L'obbligo di mantenere i figli non cessa con la maggiore età, ma prosegue sino a quanto la prole non abbia raggiunto l'indipendenza economica.


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Mantenimento dei figli e obblighi dei genitori

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Dunque, a prescindere dalla sussistenza di un vincolo matrimoniale, entrambi i genitori sono tenuti a sostenere i figli, anche economicamente, e tale obbligo persiste anche qualora i due decidano di non stare più insieme.


Appare evidente che le maggiori problematiche sorgono proprio quando la coppia si allontana o quando la famiglia non vive unita, poiché lo scioglimento dell'unione (separazione, divorzio e così via), pur incidendo sulle parti della coppia, non scalfisce in alcun modo il diritto dei figli a essere mantenuti sino al raggiungimento dell'indipendenza economica.


Ogni genitore sarà ugualmente obbligato a continuare a provvedere al mantenimento della prole in base alle proprie risorse e secondo le condizioni stabilite da un eventuale accordo bonario raggiunto con l'ex partner oppure, in assenza di accordo, secondo quanto previsto dal Tribunale e dai "provvedimenti riguardo ai figli" volti a disciplinare i rispettivi oneri.

Mantenimento diretto e indiretto

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La nozione di mantenimento ha una portata piuttosto ampia e non si esaurisce nel mero obbligo alimentare. Vi sono ricompresi anche gli aspetti abitativi, scolastici, medici, sportivi, sociali, nonché l'assistenza morale e la garanzia di un'organizzazione domestica idonea a rispondere alle esigenze di cura ed educazione dei figli.


È possibile distinguere tra mantenimento dei figli diretto o indiretto. Nel primo caso, il genitore provvede direttamente a soddisfare le esigenze dei figli, ad esempio quelle di vitto o alloggio, in sostanza presta un'assistenza economica idonea a soddisfare immediatamente i loro bisogni e a rispondere alle loro necessità.


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Chi, invece, non vive coi propri figli può essere tenuto dovergli versare periodicamente una determinata somma di denaro volta a sopperire alle esigenze ordinarie della prole. Di norma, è il genitore collocatario, ovvero quello a cui i figli sono affidati in via prevalente o esclusiva, a essere tenuto provvedere al mantenimento diretto, mentre l'altro si occupa di versare il mantenimento indiretto.

Omesso mantenimento: come funziona il pignoramento

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Il rischio di vedersi "pignorati" i beni ricade, pertanto, sul genitore obbligato al mantenimento indiretto, dunque a versare un assegno all'altro genitore o direttamente ai figli (se maggiorenni). Chi si sottrae all'obbligo di versare le somme dovute matura nei confronti dei figli un vero e proprio "debito".


Contro l'inadempiente potrà attivarsi, dunque, un procedimento di esecuzione forzata volto a ottenere coattivamente le somme, passando prima per i suoi beni, da "convertire" nel denaro destinato a soddisfare il creditore procedente.


Tale procedimento è scandito da diverse fasi previste dal codice civile e il pignoramento è l'atto con cui ha inizio il procedimento di espropriazione forzata. Si tratta di un'ingiunzione che l'ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano alla espropriazione e i frutti di essi.


I figli maggiorenni che non abbiano ricevuto le somme dovute, oppure l'altro genitore (quello non obbligato al mantenimento indiretto) in vece dei figli minorenni, dovranno notificare il titolo esecutivo al genitore inadempiente.


Tale titolo esecutivo è costituito dall'atto che prevede l'obbligo di mantenimento, ad esempio la sentenza di separazione o di divorzio, oppure il decreto che omologa la separazione consensuale e così via. Dovrà poi essere notificato il precetto, ovvero l'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo entro un termine non minore di dieci giorni.

L'esecuzione forzata

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Qualora il debitori non adempia entro i termini, si procederà con l'espropriazione forzata e dunque con la notifica dell'atto di pignoramento. La procedura si distingue in relazione al bene oggetto di pignoramento e dal luogo in cui si trova.


Il pignoramento mobiliare, ad esempio, ha ad oggetto denaro o altri beni mobili, quello immobiliare, invece, ha ad oggetto beni immobili. Il pignoramento presso terzi, invece, ha ad oggetto beni o crediti che appartengono al debitore, ma sono nella disponibilità di altre persone (es. pignoramento del conto corrente o della pensione)

Ordine del giudice

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Qualora il genitore non adempia al suo obbligo di mantenimento, è consentito al Presidente del tribunale, su istanza di chiunque vi ha interesse (l'altro genitore o il figlio maggiorenne, ad esempio), sentito l'inadempiente e assunte informazioni, di ordinare con decreto che una quota dei redditi dell'obbligato, in proporzione agli stessi, sia versata direttamente all'altro genitore o a chi sopporta le spese per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione della prole.


Si tratta di uno strumento speciale di tutela, posto che il decreto, notificato agli interessati e al terzo debitore, costituisce titolo esecutivo, contro il quale è possibile proporre opposizione come al decreto di ingiunzione.


L'ordine è rivolto al soggetto terzo che, a vario titolo, corrisponde periodicamente somme al genitore tenuto al mantenimento: può trattarsi del datore di lavoro, dell'Ente che ero la la pensione, oppure dell'inquilino che versa l'affitto relativo a un immobile di proprietà dell'onerato. Tali soggetti verseranno le somme direttamente all'altro genitore o a chi sopporta le spese per mantenere i figli.

Pignoramento crediti in denaro

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Non tutti i beni o crediti possono essere pignorati. Quanto alle "cose mobili assolutamente impignorabili", l'elenco è contenuto nell'art. 514 c.p.c., mentre l'art. 545 c.p.c. elenca i crediti impignorabili.

Una precisazione doverosa, visto che di solito il pignoramento dei crediti in denaro è tra le modalità preferibili per ottenere soddisfacimento. Il denaro del debitore che gli deve essere versato da terzi o da altri soggetti debitori viene, infatti, bloccato, prelevato e versato all'altro genitore.

Non possono essere pignorate quelle somme atte a soddisfare esigenze primarie della persona, quindi i crediti alimentari (salvo si proceda per cause di alimenti), quelli aventi per oggetto sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell'elenco dei poveri, oppure sussidi dovuti per maternità, malattie o funerali da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza.

Le somme dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell'assegno sociale, aumentato della metà.

Particolare menzione meritano le somme dovute da privati a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento: queste possono essere pignorate per crediti alimentari, nella misura autorizzata dal Presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato, oppure nella misura di un quinto del totale negli altri casi.


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